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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Genova, Sezione 2

per l’accertamento, per la condanna e per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Levanto sull’istanza di attuazione della convenzione urbanistica del 19.3.2012 e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione a provvedere; - per la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica; - per la condanna generica del Comune al risarcimento del danno da ritardo, da determinarsi in causa successiva; B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento dell’atto prot. n. 20235 del 7.10.2025; - per la condanna del Comune al risarcimento del danno; C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento dell’atto prot. n. 20235 del 7.10.2025;

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di attuazione di una convenzione urbanistica e nota comunale del 7 ottobre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Levanto su un’istanza relativa all’attuazione di una convenzione urbanistica del 19 marzo 2012, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere, il risarcimento del danno in forma specifica e una condanna generica al risarcimento del danno da ritardo. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento della nota comunale del 7 ottobre 2025 e il risarcimento del danno; con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha nuovamente chiesto l’annullamento della medesima nota. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della nota. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti, eccezione che il Collegio ha riservato al merito, così come lo scrutinio delle censure formulate dalla ricorrente.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata perché la nota comunale del 7 ottobre 2025 non è stata ritenuta idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile; manca quindi il presupposto cautelare necessario per concedere la sospensione. Il rigetto è stato pronunciato senza esaminare definitivamente né l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti né le censure di merito. Poiché l’impugnazione della nota comunale comporta l’esperimento di un’azione di annullamento, il TAR ha convertito il rito camerale originariamente instaurato per l’azione avverso il silenzio in rito ordinario, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 117, comma 5, c.p.a. È stata revocata la camera di consiglio del 28 gennaio 2026 e fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti per evitare un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    La proposizione di una domanda di annullamento, insieme all’azione avverso il silenzio, giustifica la conversione del rito camerale in rito ordinario.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la conversione del rito conseguente all’esperimento dell’azione di annullamento.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere concessa soltanto quando il provvedimento impugnato sia idoneo a provocare un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito, la domanda di sospensione deve essere rigettata, anche senza anticipare lo scrutinio definitivo delle censure di merito.
  • Quando, nel corso di un giudizio introdotto con l’azione avverso il silenzio, il ricorrente propone anche un’azione di annullamento contro un provvedimento espresso dell’amministrazione, il giudice deve convertire il rito camerale in rito ordinario e fissare la discussione in udienza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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