Cassazione Penale, Sentenza n. 29613/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere di Mario Ferrazzano. Le censure principali: 1) violazioni e carenze di motivazione relative all'utilizzo del captatore informatico e all'autorizzazione/intercettazioni telematiche e ambientali (decreti nn. 3619 e 3620/2024 e altri decreti); 2) doglianza sul presunto concorso apparente tra il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e l'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90); 3) insufficienza dei gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa e all'associazione per il narcotraffico; 4) carenza di indizi per i reati fine (estorsione, reato di cui all'art. 73 DPR 309/90); 5) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, compresa la contestazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.; 6) contestazione del pericolo di recidiva/inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato (e in più parti inammissibile). Sintesi delle decisioni principali: - Motivi relativi al captatore informatico: ritenuti in gran parte infondati o inammissibili per difetto di specificazione; il captatore per i reati di criminalità organizzata è consentito ai sensi dell'art. 266, comma 2-bis (prima parte) senza necessità di motivare specificamente i luoghi di privata dimora; tuttavia l'autorizzazione deve contenere una motivazione autonoma e concreta sulla necessità dell'uso del captatore (art. 267) introdotta dalla normativa del 2023, e nel caso di specie tale requisito è stato ritenuto rispettato dal G.i.p. I rilievi sull'uso di personale privato e di impianti esterni non hanno determinato inutilizzabilità, purché giustificati e con collocamento sotto la direzione della polizia giudiziaria; la deroga all'uso di impianti della Procura è stata adeguatamente motivata. - Distinzione tra intercettazioni ambientali fra presenti e intercettazioni telematiche: i due decreti contestati autorizzavano forme diverse di captazione (n.3620 per ambientali, n.3619 per flussi telematici) e il Tribunale ha correttamente valutato separatamente. - Motivo relativo al presunto concorso apparente tra art. 416-bis e art. 74 DPR 309/90: respinto; la Corte conferma l'orientamento che non esclude il concorso tra le due fattispecie quando l'associazione mafiosa svolge anche attività diverse e quando esistono elementi che rendono autonome le due compagini; il Tribunale del riesame non è stato illogico nel ritenere sussistenti due contesti organizzativi distinti e nel valorizzare elementi indiziari a carico dell'imputato. - Motivi relativi alla insufficienza dei gravi indizi e all'interpretazione delle intercettazioni: la Corte ritiene che l'interpretazione del contenuto delle conversazioni sia valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non affetta da manifesta illogicità; le conversazioni e altri elementi sono stati ritenuti sufficienti a fondare la gravità indiziaria. - Reati fine (estorsione e narcotraffico): le censure sono considerate inedite o non decisive; il Tribunale del riesame aveva adeguata base indiziaria (conversazioni e altri riscontri) per ritenere la consumazione o comunque la sussistenza del consenso per la fattispecie di stupefacenti. - Esigenze cautelari e presunzione di idoneità della custodia per art. 416-bis: la Corte conferma che il Tribunale del riesame ha motivato 'in positivo' le esigenze cautelari (ruolo del ricorrente, legami mafiosi, rischio di inquinamento probatorio ecc.); la questione di legittimità costituzionale sollevata risulta irrilevante o infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata. Esito pratico: ricorso respinto; ordinanza del Tribunale di Palermo confermata.
Norme richiamate
art. 266 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-bis)
Distinzione fra intercettazioni ambientali fra presenti e intercettazioni telematiche; per i reati di criminalità organizzata la prima parte del comma 2-bis consente l'uso del captatore anche nei luoghi di privata dimora senza l'onere di motivare specificatamente i luoghi.
art. 267 cod. proc. pen.
Il decreto autorizzativo deve contenere una motivazione autonoma e concreta che giustifichi la necessità, in concreto, dell'uso del captatore; tale onere rafforzato è vigente per i decreti successivi al 10/10/2023.
art. 268 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzo di personale idoneo (anche civile) per le operazioni esecutive del captatore e l'impiego di impianti esterni quando tecnicamente necessario; non costituisce di per sé causa di inutilizzabilità ai sensi tassativi dell'art. 271.
art. 271 cod. proc. pen.
La sanzione di inutilizzabilità è tassativa e opera in presenza dei casi ivi previsti; molte irregolarità formali collegate alle operazioni tecniche non rientrano nelle ipotesi di inutilizzabilità.
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni; distingue la captazione di conversazioni fra presenti da altre forme di captazione e limita l'impiego dei risultati alle condizioni previste dal comma 1 e 1-bis.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione mafiosa caratterizzato dal 'metodo' e dalle strutture di intimidazione; può coesistere con reati di associazione finalizzata al narcotraffico quando l'associazione mafiosa svolga anche attività diverse e specifiche.
art. 74 DPR 309/1990
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ha elementi specializzanti rispetto all'associazione per delinquere; non impedisce automaticamente la contestazione parallela dell'art. 416-bis se coesistono elementi distinti e autonomi.
art. 73 DPR 309/1990
Offre il riferimento ai delitti fine in tema di stupefacenti; per la consumazione del reato di compravendita/cessione è rilevante il raggiungimento del consenso tra le parti, anche se la consegna e il pagamento possono essere successivi.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa; la Corte costituzionale e la giurisprudenza confermano la legittimità della presunzione, sebbene il giudice di merito possa motivare in positivo le esigenze cautelari.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiede autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari da parte del giudice; motivazione 'per relationem' è ammessa se effettiva e non stereotipata.
d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 137
Ha introdotto la specifica richiesta di motivazione autonoma e concreta nel decreto di autorizzazione all'uso del captatore (art. 267) e la disciplina è applicabile ai decreti emessi dal 10/10/2023 in poi.
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Disciplina generale sull'impiego del captatore informatico; la sua applicazione è differenziata in base alla data di iscrizione del procedimento.
art. 614 cod. pen.
Tutela della privata dimora: per le intercettazioni ambientali fra presenti con captatore in reati di criminalità organizzata non è richiesta la preventiva indicazione dei luoghi ai sensi del comma 2-bis (prima parte).
Massime di principio
- Per i reati di criminalità organizzata l'utilizzo del captatore informatico per intercettazioni ambientali e in luoghi di privata dimora è consentito senza la necessità di motivare specificamente i luoghi, ma il decreto autorizzativo deve comunque fornire una motivazione autonoma e concreta circa la necessità dello strumento.
- È necessario distinguere sempre fra intercettazioni di conversazioni fra presenti (captatore 'ambientale') e intercettazioni telematiche/informatiche: regimi diverse di autorizzazione, utilizzazione e oneri motivazionali si applicano a seconda della tipologia.
- L'impiego di personale esterno e di impianti forniti da privati non costituisce di per sé causa di inutilizzabilità se la scelta è congruamente motivata e le operazioni sono eseguite sotto la direzione della polizia giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di legge.
- In tema di concorso apparente tra art. 416-bis e art. 74 DPR 309/90 la verifica parte da un confronto astratto (specialità): non è automatica l'assorbimento di una fattispecie nell'altra; la convivenza delle due imputazioni è lecita quando emergono elementi che rendono le organizzazioni o i ruoli soggettivi distinti.
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento; in cassazione va indicato con precisione quale atto/intercettazione si ritiene indebito e quale effetto decisivo avrebbe avuto.
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa è confermata dalla giurisprudenza costituzionale; tuttavia il giudice di merito è tenuto, quando possibile, a motivare anche in positivo le esigenze cautelari per il singolo indagato.
- In ricorso per cassazione per inutilizzabilità delle intercettazioni è essenziale indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario altrimenti il motivo rischia di essere inammissibile per genericità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2025 del 20/08/2025
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2025 del 20/08/2025
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2025 del 20/08/2025
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2025 del 20/08/2025
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2025 del 20/08/2025
- Sentenza penale · 20 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29607/2025 del 20/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →