Cassazione Penale, Sentenza n. 29113/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato una "svista percettiva" della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, che avrebbe omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta. La difesa sosteneva che il termine di prescrizione non poteva essere sospeso durante il periodo di differimento del dibattimento di primo grado, causato dall'astensione del difensore d'ufficio in adesione a una protesta di categoria e dalla concomitante esigenza di citare i difensori di fiducia; tale differimento andava ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio e dunque non avrebbe dovuto determinare la sospensione del termine prescrizionale. La questione della prescrizione era stata menzionata nelle conclusioni difensive in Cassazione ma, secondo il ricorrente, non era stata esaminata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato nel merito. Ha ritenuto che per attivare il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. occorra un errore di fatto consistente in una reale svista percettiva: l'omesso esame di un motivo deve essere immediatamente e oggettivamente rilevabile e tale da aver cambiato la decisione se esaminato. Nel caso di specie la questione della sospendibilità del termine prescrizionale nel periodo controverso non era di chiara evidenza, richiedendo la soluzione di questioni di fatto e diritto non univoche; pertanto non si è configurata la svista percettiva. Il ricorso è stato rigettato e le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione straordinaria per 'svista percettiva'; utilizzato per valutare la possibilità di riaprire il giudizio quando la Corte di legittimità abbia omesso di esaminare memorie o conclusioni difensive in modo manifesto e rilevante.
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato per osservare che il decreto che dispone il giudizio dopo l'udienza preliminare non deve essere notificato ai difensori, e dunque il rinvio per mancata notifica non appare automaticamente configurabile quando il dibattimento è stato instaurato dopo udienza preliminare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente soccombente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla L. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale eccezionale che ha regolato la trattazione scritta e le modalità delle conclusioni difensive in Cassazione; la questione della prescrizione era stata sollevata in tale sede ma la Corte ha valutato che comunque non sussisteva la svista percettiva.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è ammissibile ma richiede che l'omesso esame di un motivo costituisca una chiara e manifesta "svista percettiva", ossia un errore di percezione immediatamente rilevabile.
- La dichiarazione di prescrizione non è sempre un semplice calcolo aritmetico: spesso implica la soluzione di questioni complesse di fatto e diritto; se tali questioni sono controverse, l'omesso esame non integra automaticamente una svista percettiva.
- Un differimento del dibattimento per ragioni legate alla regolarità del contraddittorio (es. necessità di citare il difensore di fiducia) non determina automaticamente l'assenza di sospensione del termine prescrizionale: bisogna valutare se, secondo le norme processuali, il rinvio abbia realmente impedito la regolarità della difesa.
- Quando il dibattimento origina da udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio non richiede notificazione ai difensori; questo può ridurre la forza dell'argomento secondo cui un rinvio per mancata notifica avrebbe dovuto impedire la sospensione della prescrizione.
- Per avere chance in un ricorso straordinario volto a far valere la prescrizione conviene dimostrare con chiarezza e documentazione che la mancata valutazione del motivo era oggettivamente evidente e che, se esaminato, avrebbe cambiato l'esito della decisione.
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