Ordinanza n. 34/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria del 16 ottobre 2025 per l’assegnazione di incarico di insegnamento annuale di ICT, classe di concorso A041, presso la Scuola per l’Europa di Parma a seguito di selezione con Commissione giudicatrice per come previsto dall’interpello del 2 ottobre 2025; - della conseguente assegnazione di detto incarico di insegnamento a soggetto apparentemente privo dei requisiti per la partecipazione alla selezione; - della declaratoria del 17 ottobre 2025 di non idoneità del ricorrente all’insegnamento di ICT; - di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ………..per la condanna… dell’Istituzione scolastica al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti di assegnazione di un incarico annuale di insegnamento di ICT, nonché declaratoria di non idoneità del candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del 16 ottobre 2025 relativa alla selezione per l'incarico annuale di insegnamento di ICT, classe di concorso A041, presso la Scuola per l'Europa di Parma; la conseguente assegnazione dell'incarico a un soggetto ritenuto apparentemente privo dei requisiti; la declaratoria del 17 ottobre 2025 di non idoneità del ricorrente; e gli atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare e il risarcimento del danno. Dalla motivazione emerge che tra le questioni dedotte vi è la denunciata illegittima composizione della Commissione giudicatrice. L'Amministrazione ha inoltre eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del vincitore della selezione e dell'altra candidata che aveva superato il colloquio, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda risarcitoria e non ha adottato la sospensione richiesta. Ha ritenuto che, in ragione degli interessi coinvolti e delle questioni dedotte, l'eventuale fondatezza delle censure imporrebbe comunque la rinnovazione totale o parziale della procedura selettiva, anche in considerazione della non idoneità dichiarata del ricorrente e della contestata composizione della Commissione. Ha quindi fissato direttamente, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica di merito del 27 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso al vincitore della procedura e all'altra candidata che aveva superato il colloquio, assegnando al ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per eseguire le notificazioni e ulteriori dieci giorni per depositare la prova dell'adempimento. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, nell'ambito della domanda cautelare, di fissare direttamente l'udienza di merito quando ritenga che la tutela possa essere adeguatamente realizzata mediante la sollecita definizione della causa.
Massime di principio
- Quando la fondatezza delle censure proposte contro una procedura selettiva potrebbe comunque imporre la rinnovazione totale o parziale della procedura, il giudice può ritenere adeguata la tutela mediante la fissazione immediata dell'udienza di merito, anziché pronunciarsi sulla sospensione cautelare.
- Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti che, in quanto vincitori o utilmente collocati nella procedura selettiva, potrebbero subire un pregiudizio diretto dall'eventuale annullamento degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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