Sentenza n. 12586/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo che i precedenti penali valorizzati dall'Amministrazione riguardavano esclusivamente il coniuge convivente e non lei, che era incensurata, in violazione del principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. Ha inoltre sostenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non fosse equiparabile a una sentenza di condanna e non potesse, da sola, giustificare il diniego; che i fatti risalivano al 2016, erano di modesta gravità, avevano beneficiato della sospensione condizionale e risultavano successivamente estinti; che era stata presentata anche un'istanza di riabilitazione; e che il Ministero avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta della richiedente, la sua lunga residenza e la sua integrazione economica e sociale in Italia. I precedenti riguardavano una sentenza di patteggiamento irrevocabile del 2019, relativa a lesioni personali in concorso e porto abusivo di armi, uniti dal vincolo della continuazione, con pena di tre mesi e quindici giorni di reclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e costituisce un atto di alta amministrazione: la residenza decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla cittadinanza. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni ministeriali. Il giudice ha ritenuto legittima la considerazione dei precedenti penali del coniuge convivente, poiché la valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione della richiedente può estendersi al contesto familiare stabile. Non si tratta di irrogare una sanzione alla richiedente per un fatto altrui, ma di valutare l'idoneità complessiva all'acquisizione dello status civitatis e i possibili effetti indiretti della cittadinanza sui familiari, inclusi il divieto di espulsione e il permesso per motivi familiari. La sentenza di patteggiamento è stata ritenuta equiparabile quoad effectum a una pronuncia di condanna e idonea a costituire indice di inaffidabilità. Sono stati valorizzati la natura dei reati, le lesioni personali, il porto abusivo di armi, la commissione in concorso e la continuazione, quali elementi complessivamente indicativi di un contesto di illegalità e di una non compiuta integrazione. L'estinzione dei reati non ha eliminato la rilevanza del fatto storico, che può essere valutato sul piano amministrativo nell'ambito della prognosi sull'affidabilità futura, anche indipendentemente dagli effetti penali dell'estinzione o della riabilitazione. La lunga residenza, l'inserimento economico e sociale e l'assenza di precedenti personali non sono stati ritenuti sufficienti a superare il giudizio ministeriale, poiché la residenza e l'integrazione ordinaria costituiscono presupposti o elementi normalmente connessi al soggiorno, non meriti speciali. Il diniego è stato ritenuto non manifestamente illogico, irragionevole o sproporzionato, anche in considerazione della natura tendenzialmente irreversibile dell'acquisto della cittadinanza e della possibilità di ripresentare la domanda in futuro. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'interesse pubblico.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, in un procedimento amministrativo di naturalizzazione, i precedenti penali del coniuge convivente come elementi del contesto familiare rilevanti per una valutazione prognostica sull'affidabilità della richiedente.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può costituire, sul piano amministrativo, un indice di inaffidabilità ed è equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna.
art. 445, comma 2, c.p.p.
L'estinzione del reato non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico nell'ambito della valutazione discrezionale sulla cittadinanza.
art. 163 c.p.
La concessione della sospensione condizionale della pena non esclude che i fatti sottostanti possano essere valutati come elementi sintomatici nell'istruttoria sulla naturalizzazione.
art. 110 c.p.
La commissione del reato in concorso può essere valorizzata quale elemento aggravante del disvalore complessivo della condotta valutata dall'Amministrazione.
art. 582 c.p.
Il reato di lesioni personali, per la sua offensività rispetto all'integrità fisica, può concorrere a fondare il giudizio negativo sull'affidabilità del contesto familiare della richiedente.
art. 81, comma 2, c.p.
medesimo disegno criminoso
Il vincolo della continuazione consente di considerare la pluralità delle condotte non come episodio isolato, ma come indice di persistente inosservanza delle norme penali.
art. 4, comma 2, l. 110/1975
Il porto abusivo di armi può essere valorizzato quale elemento sintomatico di pericolosità e di inaffidabilità nel giudizio prognostico sulla naturalizzazione.
art. 6 l. 91/1992
condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La previsione di un'ipotesi ostativa alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere il reato di lesioni personali, punito fino a tre anni, rilevante anche nella naturalizzazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
L'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre il beneficio indiretto del divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado, rilevante nella valutazione del contesto familiare.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La cittadinanza del familiare può incidere sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari; tale effetto indiretto può essere considerato dall'Amministrazione nella valutazione prognostica.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Nel giudizio cautelare la fissazione sollecita dell'udienza di merito può essere disposta quale misura conseguente all'accoglimento dell'appello cautelare, senza anticipare l'esito della controversia.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per la domanda e non fonda un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione può valutare, oltre alla condotta personale del richiedente, il contesto familiare stabile e i precedenti penali del coniuge convivente, non a fini sanzionatori, ma quali elementi del giudizio prognostico sull'affidabilità, sull'integrazione e sui possibili effetti dell'acquisto dello status civitatis.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere utilizzata come indice di inaffidabilità nel procedimento di concessione della cittadinanza, essendo equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna.
- L'estinzione del reato, la sospensione condizionale della pena o la riabilitazione non impediscono necessariamente la valutazione amministrativa del fatto storico ai fini della naturalizzazione, poiché gli effetti penali e la valutazione amministrativa dell'affidabilità perseguono finalità differenti.
- Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza l'Amministrazione può valorizzare, mediante una valutazione complessiva e non atomistica, la natura dei reati, la loro commissione in concorso, il vincolo della continuazione e il contesto familiare, purché la motivazione sia sorretta da adeguata istruttoria e non risulti manifestamente illogica o irragionevole.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi ministeriale.
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