Sentenza n. 1421/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 378/2023 emessa dal Tribunale di Trapani - Sez. Lavoro - in data 17/07/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il pagamento di € 2.000,00 per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, notificata all'amministrazione il 17 luglio 2023 e passata in giudicato il 24 settembre 2025, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Nel ricorso aveva inoltre richiesto il pagamento degli interessi sulle somme liquidate; durante la camera di consiglio ha rinunciato a tale domanda accessoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, considerato che la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 17 luglio 2023. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nella sentenza del Tribunale di Trapani entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dall'istanza della parte interessata. Il commissario opererà senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. La domanda relativa agli interessi non è stata esaminata nel merito poiché oggetto di rinuncia; per tale ragione il dispositivo precisa che l'accoglimento avviene nei limiti della parziale rinuncia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, compresi i poteri conformativi e sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro quanto all'assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria opera senza compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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