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Ordinanza

Ordinanza n. 15494/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. 30439, prot. n. 0101947 registro partenza del 29.12.2022, adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 20.12.2022 a definizione del procedimento IP360, notificato alla Sicily by Car S.p.A. a mezzo p.e.c. in data 29.12.2022, con il quale la predetta Autorità ha deliberato “a) che il comportamento della società Sicily by Car S.p.A, consistente nel non aver pubblicato l'estratto del provvedimento n. 30177 del 24 maggio 2022, costituisce inottemperanza a quest'ultimo; b) di irrogare alla società Sicily by Car S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro)”; - e di tutti gli atti, anche non conosciuti dalla ricorrente, presupposti, endoprocedimentali e/o connessi, tra cui la delibera dell'AGCM n. 30316 del 27.09.2022, prot. n. 0074219 registro partenza del 30.09.2022 contenente la comunicazione di avvio del procedimento e la nota prot. 84399 registro partenza del 03.11.2022 contenente la comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive, oltre agli atti consequenziali all'impugnato provvedimento dell'AGCM n. 30439 del 20.12.2022.

Giustizia amministrativa202304597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM che ha accertato l'inottemperanza all'obbligo di pubblicare l'estratto di un precedente provvedimento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento AGCM del 29 dicembre 2022, adottato a definizione del procedimento IP360, con cui l'Autorità ha ritenuto che la mancata pubblicazione dell'estratto di un precedente provvedimento costituisse inottemperanza e ha applicato una sanzione di 50.000 euro. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, compresi l'avvio del procedimento e la comunicazione del termine per presentare memorie conclusive. Il testo non espone i motivi di ricorso nel merito.

La decisione

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato che l'AGCM aveva revocato nelle more il provvedimento impugnato, circostanza suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità del ricorso. Non ha ancora definito il giudizio: ha assegnato alle parti 20 giorni, dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per presentare memorie sulla sola questione della sopravvenuta revoca e dei suoi effetti processuali, riservando la decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la sussistenza di possibili profili di cessazione della materia del contendere e/o di improcedibilità del ricorso;

    La disposizione è applicata per sottoporre alle parti una questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione, consentendo loro di svolgere osservazioni prima della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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