Sentenza del 06/06/2017 n. 2485 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICA - Appello - Data proposizione - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prova della data di spedizione di una notificazione effettuata direttamente tramite il servizio postale, ai fini della verifica della tempestività dell'appello. È stato affermato che la data di spedizione può essere dimostrata anche mediante il deposito dell'avviso di ricevimento recante tale indicazione, persino quando la data sia stata apposta dal mittente. Tuttavia, l'avviso di ricevimento, considerato isolatamente, non è sufficiente a superare un dato difforme risultante dalla stampa del servizio di consultazione online di Poste Italiane.
La decisione
La massima stabilisce un principio sulla valutazione delle prove: l'avviso di ricevimento costituisce un elemento idoneo a provare la data di spedizione, ma la sua efficacia probatoria deve essere confrontata con gli altri elementi disponibili. In presenza di una discordanza con i dati ufficiali del sistema online di Poste Italiane, il solo avviso di ricevimento non consente automaticamente di ritenere provata la diversa data indicata dal mittente. L'esito concreto del giudizio e l'identità del soggetto vittorioso non sono indicati nel testo.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 4615/2008
La data di spedizione di una notificazione eseguita direttamente a mezzo posta può essere provata anche mediante l'avviso di ricevimento dal quale la data risulti, anche se l'indicazione è stata apposta dal mittente.
Massime di principio
- Per dimostrare la tempestività di un atto notificato direttamente tramite posta è possibile produrre l'avviso di ricevimento, ma è opportuno conservare anche la ricevuta di spedizione e ogni ulteriore attestazione del servizio postale.
- La data riportata dal mittente sull'avviso di ricevimento ha valore probatorio, ma non prevale automaticamente su dati ufficiali o informatici discordanti di Poste Italiane.
- In caso di contrasto tra documenti, il giudice deve valutare complessivamente l'attendibilità e la coerenza delle prove, senza attribuire efficacia decisiva al solo avviso di ricevimento.
- Chi deve provare la tempestività di un appello o di una notificazione dovrebbe depositare documentazione concordante e spiegare specificamente eventuali difformità tra l'avviso di ricevimento e i dati di tracciamento postale.
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