Cassazione Penale, Ordinanza n. 12971/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per reati fallimentari. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penale responsabilità; 2) ulteriori censure che la Corte di legittimità ha ritenuto non specificamente già dedotte in appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione ancora sulla responsabilità; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili perché dedotti in violazione del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili al paradigma dell'art. 606 c.p.p.; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudice di merito può motivare il diniego valorizzando gli elementi ritenuti decisivi; infine ha escluso la prescrizione perché, calcolato il dies a quo alla data della dichiarazione di fallimento, il termine massimo non era ancora maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, compreso quello sulla prescrizione, rilevando che il termine massimo di prescrizione dei reati contestati sarebbe maturato solo il 13/04/2027, mentre il ricorso era stato deciso nel 2025. La condanna pronunciata nei gradi di merito è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non è sufficiente una mera diversa lettura del fatto o della prova.
art. 606 c.p.p.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi riconducibili alla nozione di vizio motivazionale prevista dalla norma.
art. 606 c.p.p.
Le censure non previamente dedotte come motivi di appello sono inammissibili se proposte per la prima volta in cassazione.
art. 223 R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito quale base della condanna per reati fallimentari.
art. 216 R.D. 267/1942
Norma incriminatrice fallimentare richiamata nella condanna confermata in appello.
art. 219 R.D. 267/1942
Norma richiamata nel capo di imputazione e nella condanna confermata.
art. 157 c.p.
Richiamato implicitamente nel calcolo del termine massimo di prescrizione; la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata alla data della decisione.
art. 161 c.p.
Richiamato implicitamente nel computo del termine massimo di prescrizione, che la Corte ha indicato in anni 12 e mesi 6.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia affetta da manifeste illogicità interne o da un effettivo contrasto con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni della sentenza, non quando si prospetti una mera rivalutazione del merito.
- Le censure che non siano state specificamente prospettate nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La prescrizione va verificata individuando correttamente il dies a quo e il termine massimo applicabile: se, alla data di decisione, tale termine non è ancora maturato, il motivo è infondato.
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