Cassazione Civile, Ordinanza n. 31806/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di somme pretese da alcuni dipendenti del servizio trasfusionale dell'ospedale San Filippo Neri per gli anni 2014, 2015 e 2016, somme che essi assumevano dovute come quota del 20% del fatturato fatturato alle case di cura private convenzionate. La ricorrente principale, in particolare, rivendicava di poter conservare, anche dopo il passaggio all'A.S.L. Roma 1 a seguito dell'incorporazione dell'azienda ospedaliera, il medesimo trattamento economico già riconosciuto in precedenza, sostenendo che la pretesa trovasse fondamento negli artt. 2103 e 2112 c.c., nell'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992, nel decreto ministeriale 1.9.1995, nella normativa regionale del Lazio e in alcune delibere regionali, oltre che nella disciplina contrattuale collettiva richiamata in ricorso. La Corte d'appello aveva però accolto l'opposizione dell'azienda limitatamente alla sua posizione, ritenendo che il nuovo datore di lavoro non fosse vincolato dalle previgenti delibere interne dell'azienda soppressa e che la fonte del credito non fosse adeguatamente individuata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diverso trattamento economico poteva derivare solo da contrattazione collettiva e non da atti unilaterali dell'azienda; l'azienda, con ricorso incidentale, ha invece contestato la decisione d'appello per gli altri lavoratori, deducendo che erroneamente fosse stato ritenuto un giudicato interno/esterno sulla domanda, nonostante la diversità di soggetti e periodi considerati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi: quanto alla lavoratrice, ha osservato che il credito era azionato per compensi maturati nel 2015-2016, che il trattamento dei dipendenti pubblici privatizzati deve trovare fonte nella normativa e soprattutto nella contrattazione collettiva, e che né il decreto ministeriale né le delibere regionali, peraltro riferite alla libera professione intramuraria dei dirigenti, potevano costituire la base del compenso richiesto in assenza di una specifica previsione contrattuale; quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che la censura non colpiva la vera ratio della decisione d'appello, fondata sulla mancata impugnazione di una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, con conseguente consolidamento di quella ratio e inammissibilità del riesame. Il giudice di legittimità ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese tra la ricorrente principale e l'azienda e condannando quest'ultima alle spese in favore dei controricorrenti incidentali.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della lavoratrice sia il ricorso incidentale dell'A.S.L. Roma 1. Ha confermato, per la ricorrente principale, la correttezza del dispositivo della sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, pur correggendone la motivazione sul punto decisivo della fonte del credito. Ha inoltre confermato, per gli altri lavoratori, la decisione di merito che aveva mantenuto fermo il decreto ingiuntivo, perché il ricorso incidentale non colpiva la ratio processuale effettivamente posta a base della pronuncia d'appello, ossia l'avvenuta stabilizzazione, per mancata impugnazione, di una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate nel rapporto tra ricorrente principale e A.S.L. Roma 1, mentre l'azienda è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti incidentali; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiamato dalla ricorrente senza che ne risultasse una concreta pertinenza, poiché la controversia non riguardava un demansionamento o l'assegnazione a mansioni non corrispondenti all'inquadramento
art. 2112 c.c.
opera per il mantenimento dei diritti già acquisiti in caso di trasferimento d'azienda, ma non costituisce di per sé la fonte dei diritti retributivi rivendicati
art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992
ritenuto non pertinente perché disciplina l'attività libero-professionale intra moenia dei dirigenti medici
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
richiamato come norma che colloca il trattamento economico del pubblico impiego nell'ambito della disciplina legale e contrattuale
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che il trattamento economico dei pubblici dipendenti è regolato dalla contrattazione collettiva e non da atti amministrativi
art. 34 CCNL Comparto Sanità 7.4.1999
citato solo a contrario dalla ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso, trattandosi di lavoro straordinario
art. 10 CCNL Comparto Sanità 31.7.2009
richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente, poiché riferito a progetti innovativi e risorse da risparmi di spesa, non al fatturato delle prestazioni trasfusionali
art. 12 del decreto ministeriale 1.9.1995
contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo
la previsione destina il 20% a coprire le spese generali della struttura trasfusionale e non remunera direttamente i lavoratori
art. 15 della deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 345 del 2008
prevede una quota del 20% del fatturato complessivo in favore del personale dell'equipe del centro, ma non può fondare il credito perché un atto amministrativo non può incrementare il trattamento economico del pubblico impiego e perché la delibera riguarda la libera professione intramuraria dei dirigenti
art. 335 c.p.c.
ha giustificato la riunione del ricorso incidentale al principale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro di legittimità dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 384, comma 4, c.p.c.
consente la correzione della motivazione, quando il dispositivo della sentenza impugnata risulti comunque corretto
art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato
art. 324 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la mancata impugnazione di una ratio decidendi
art. 343 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità dell'appello
art. 434 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità dell'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato la dichiarazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la fonte del trattamento economico deve essere rinvenuta nella legge e nella contrattazione collettiva; un atto amministrativo o una delibera dell'ente non può, da solo, istituire o incrementare compensi aggiuntivi dovuti ai dipendenti.
- L'art. 2112 c.c. garantisce il mantenimento dei diritti già acquisiti in caso di trasferimento d'azienda, ma non costituisce la fonte sostanziale del diritto fatto valere: il lavoratore deve sempre indicare la base normativa o contrattuale del credito.
- Quando un fondo o una quota del fatturato è destinato dalla disciplina di settore alle spese della struttura, l'attribuzione ai dipendenti richiede una successiva previsione contrattuale che disciplini misura e modalità della ripartizione.
- Le disposizioni sulla libera professione intramuraria dei dirigenti non sono utilizzabili per fondare compensi riferiti all'attività resa dai dipendenti nell'ordinario debito orario, se la disciplina invocata riguarda un istituto diverso.
- In cassazione, la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza d'appello si fonda sul consolidamento per mancata impugnazione di una ratio del primo giudice, è irrilevante contestare solo il merito della pretesa sostanziale senza aggredire il passaggio processuale decisivo.
- La mancata impugnazione di una delle autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado determina il consolidamento di quella ratio e preclude il riesame in appello, con conseguente inammissibilità delle censure che non la investano specificamente.
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