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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8104/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi principali. 1) Violazione di norme processuali e vizio di motivazione per il mancato differimento del procedimento in appello al fine di acquisire e/o leggere le dichiarazioni rese da Cesare Neri in un procedimento separato (dichiarazioni a discarico per Cataldo), ritenute prova sopravvenuta e decisiva per instaurare ragionevole dubbio sulla responsabilità. Si lamentava che la Corte non avesse disposto la rinnovazione dell'istruttoria né l'assunzione della testimonianza di Neri. 2) Violazione di norme e vizio di motivazione perché il contratto di lavoro prodotto dal difensore comprovava la assenza di Cataldo dal luogo del fatto e, in subordine, i giudici distrettuali avrebbero dovuto usare i poteri officiosi di integrazione probatoria (art. 441, comma 5, 421-bis e 603) per escutere Neri; inoltre si contestava l'imprecisione sul numero dei soggetti agenti, che avrebbe dovuto risolversi a favore dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il comportamento della Corte d'appello: in sede di appello in rito abbreviato l'acquisizione di nuova prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e può essere disposta ex officio solo entro limiti di assoluta necessità; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di lacune, manifeste illogicità o contraddizioni decisive nella motivazione, che qui non sussistevano. La Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto credibile e decisivo il riconoscimento operato dalla persona offesa (con individuazione fotografica) e aveva spiegato perché il contratto di lavoro non provava che il Cataldo fosse effettivamente altrove il giorno dell'aggressione. Quanto alle annotazioni di polizia e ad eventuali ammissioni altrui, la Cassazione ha ricordato che prove inutilizzabili non devono essere ignorate se contengono elementi favorevoli alla difesa, ma nel caso concreto la valutazione della Corte distrettuale non risultava viziata. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma procedurale per dedurre nullità; la Corte non ha ritenuto che fossero sussistenti nullità rilevanti ai fini del ricorso.

  • art. 603 commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Disciplinano l'integrazione istruttoria in sede di giudizio abbreviato d'appello e il potere del giudice di acquisire prove ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito e ha ritenuto regolare il rifiuto di acquisire la testimonianza invocata.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi di motivazione impugnabili in cassazione; la Corte ha esaminato i presunti vizi e li ha ritenuti inesistenti perché la motivazione di merito non mostrava lacune decisive, contraddizioni o illogicità manifeste.

  • art. 173 comma 1 d. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato comunque ammesso e valutato nei limiti consentiti.

  • art. 350 comma 7 cod. proc. pen.

    Riguarda l'annotazione di polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato che le annotazioni possono contenere ammissioni altrui, ma la loro utilizzabilità è disciplinata e, pur non dovendo essere ignorate se favorevoli, nel caso concreto non cambiavano l'esito della valutazione probatoria basata sul riconoscimento della vittima.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente; la Corte ha ricordato che tale inutilizzabilità non giustifica l'ignorare elementi favorevoli alla difesa, ma non ha ritenuto che ciò altersse la decisione di merito.

  • art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede poteri officiosi di integrazione probatoria; la Corte ha confermato che tali poteri restano di stretta necessità e discrezionalità del giudice, non imponendo automaticamente l'escussione di testimoni richiesti dalle parti.

  • art. 421-bis cod. proc. pen.

    Attinente alle modalità di indagine/assunzione delle prove nel processo abbreviato; citata in relazione ai limiti dell'attività istruttoria in appello.

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per la correzione di error iuris segnalati nel provvedimento impugnato; la Cassazione ha rettificato alcuni profili di diritto senza però rimettere in discussione il giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In sede di appello celebrato con il rito abbreviato la raccolta di nuova prova è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere disposta ex officio solo se assolutamente necessaria; le richieste delle parti non implicano un diritto automatico all'acquisizione della prova.
  • La valutazione di credibilità e l'interpretazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se emergono lacune, contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione che siano decisive per la decisione.
  • Le dichiarazioni rese in altri procedimenti e le annotazioni di polizia, anche se contengono ammissioni altrui, non determinano automaticamente l'annullamento della valutazione di merito; le prove inutilizzabili non possono essere semplicemente ignorate se contengono elementi favorevoli, ma la loro incidenza deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • La produzione di un documento (es. contratto di lavoro) che dichiari un impegno altrove non prova di per sé l'effettiva presenza in altro luogo il giorno del fatto: è necessario dimostrare effettiva coincidenza temporale e materiale dell'assenza.
  • L'imprecisione nella quantificazione dei soggetti agenti deve essere valutata alla luce del principio di favore per l'imputato, ma non sempre comporta automatica esclusione di responsabilità se altri elementi probatori (es. riconoscimento della vittima) risultano solidi.
  • Chi impugna per vizi di motivazione deve indicare in che punto la decisione manchi di logica o sia contraddittoria; la mera richiesta di acquisizione di prova nuova non è sufficiente se la motivazione di merito appare coerente e completa.

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