Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08945/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 19 marzo 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, sostenendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti ritenute, censurando la quantificazione della pena e il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo volto a ottenere una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e comunque non corredato dall'indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e il giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione illogica, evenienze qui escluse. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione discrezionale della pena

Massime di principio

  • Le censure che mirano, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se non indicano specifici travisamenti di emergenze processuali decisive già valorizzate dai giudici di merito.
  • La valutazione della sussistenza di una circostanza aggravante fondata sull'entità del danno, quando sorretta da apprezzamento di fatto dei giudici di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se la doglianza si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e il giudizio di bilanciamento, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.