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Sentenza

Sentenza n. 890/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'accertamento del diritto della società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. al pagamento da parte della Città Metropolitana di Napoli dell'importo di € 134.086,56 (oltre IVA), ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di giudizio, oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla data in cui detto importo avrebbe dovuto essere corrisposto sino all'effettivo pagamento, in aggiunta a quello di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciuto alla ricorrente, ai sensi del DL n. 73/2021 conv. con modificazioni dalla legge n. 106/2022, dalla Città Metropolitana di Napoli con la Determinazione del Dirigente dell'Area Strade – Direzione Tecnica Strade prot. 8116 del 17 ottobre 2022 a titolo di compensazione per l'impiego, da parte della società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (I semestre anno 2021), nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro avente ad oggetto “l'affidamento dei lavori di “Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 6 e sulle strade “Assi a scorrimento veloce” S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” ed S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”. Barriere. Sistemazione intersezioni stradali ed opere d'arte” – Lotto 2” (CIG 7871350B7F – CUP H4718002120001), di materiali da costruzione per i quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Decreto Ministeriale del 11 novembre 2021 pubblicato sulla GURI n. 279 del 23 novembre 2021, ha accertato un aumento significativo dei prezzi; e per l'effetto per sentir condannare la Città Metropolitana di Napoli al pagamento alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l. del predetto importo di € 134.086,56 (oltre IVA), ovvero del diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto in corso di giudizio, oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla data in cui detto importo avrebbe dovuto essere corrisposto e sino all'effettivo pagamento, oltre all'importo di € 92.662,71 (oltre IVA) già riconosciuto alla ricorrente ma non ancora pagato; previo annullamento, con adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 104/2010: 1) della Determinazione del Dirigente dell'Area Strade – Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli prot. 8116 del 17 ottobre 2022, nella parte in cui è stato riconosciuto, e, conseguentemente, liquidato alla società E.MI. Strade e Consolidamenti s.r.l., che aveva presentato istanza di compensazione ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 73/2021 convertito con legge 106/2021 e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, l'importo di € 92.662,72 (oltre IVA), rispetto all'importo di € 226.749,27 (oltre IVA) come riportato nella “Tabella di calcolo delle Compensazioni Modalità operativa Circolare M.I.M.S. del 25/11/2021”, allegato alla nota prot. 52964 del 21.04.2021 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP; 2) della nota prot. 52964 del 21.04.2022 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP, nella parte in cui determina in € 92.662,71 l'importo spettante alla ricorrente a titolo di compensazione calcolato secondo le “modalità operative circolare Direzione Tecnica Strade RU12800 del 28/01/2022”; 3) della relazione del Direttore dei Lavori, avallata al RUP, e di cui alla nota prot. 52964 del 21.04.2022 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP, nella parte in cui determina in € 92.662,71 l'importo spettante alla ricorrente a titolo di compensazione calcolato secondo le “modalità operative circolare Direzione Tecnica Strade RU12800 del 28/01/2022”, e non nell'importo pari ad € 226.749,27 (oltre IVA); 4) delle circolari interne RU 12800 del 28 gennaio 2022 (allegata alla nota sub. 2 e 3) e n. 44805 del 31 Marzo 2022 (non conosciuta), entrambe richiamate nel provvedimento sub 1), nella parte cui prevedono criteri di determinazione del quantum dell'importo spettante all'appaltatore a titolo di compensazione difformi rispetto a quanto stabilito dal DL n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 5) della nota prot. 0172039 del 29 dicembre 2022 con cui il Dirigente della Direzione Tecnica Strade della Città Metropolitana di Napoli – Area Strade invita la ricorrente a far pervenire la fattura, per la liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di compensazione ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, e DM 11.11.2021 in GU 279 del 23.11.2021, dell'importo di € 92.662,72 (oltre IVA) e non di € 226.749,27 (oltre IVA).

Giustizia amministrativa202301286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che riconosceva, a titolo di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, € 92.662,72 oltre IVA, nonché gli atti presupposti e le circolari interne recanti i criteri di calcolo della compensazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa, esecutrice di lavori nell'ambito di un accordo quadro sottoscritto nel 2020, chiedeva l'accertamento del diritto alla compensazione straordinaria prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, oltre all'annullamento degli atti con cui la Città Metropolitana aveva quantificato il beneficio in € 92.662,72 anziché in € 226.749,27. La ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avesse erroneamente calcolato la compensazione applicando l'incremento percentuale ministeriale al prezzo posto a base di gara, previamente ridotto del ribasso d'asta, invece di applicare la variazione percentuale, depurata dell'alea prevista dalla legge, al prezzo medio del singolo materiale rilevato dal decreto ministeriale per l'anno di presentazione dell'offerta, moltiplicando poi il risultato per le quantità contabilizzate. Deduceva inoltre il contrasto delle circolari interne dell'Amministrazione con l'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, con il d.m. 11 novembre 2021 e con la circolare ministeriale del 25 novembre 2021. Nel corso del giudizio il TAR disponeva una verificazione per determinare il corretto quantum debeatur.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifici l'impiego e la quantità dei materiali, nonché l'incremento dei relativi costi, individuando la controversia esclusivamente nelle modalità di calcolo della compensazione. Il Collegio ha affermato che il criterio applicabile è quello direttamente previsto dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, mentre la circolare ministeriale del 25 novembre 2021 ha natura esplicativa e serve a uniformare l'applicazione della disciplina, senza integrarla o modificarla. La variazione percentuale deve essere applicata alle quantità dei materiali impiegati e contabilizzati, assumendo come parametro il prezzo medio ministeriale del singolo materiale riferito all'anno di presentazione dell'offerta; non deve invece essere applicata al prezzo contrattuale o al prezzo posto a base di gara ridotto del ribasso d'asta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta. Le circolari interne dell'Amministrazione, che imponevano il criterio prezzo a base di gara meno ribasso d'asta più incremento percentuale ministeriale, sono state ritenute contrastanti con la disciplina nazionale. Anche la verificazione ha confermato che l'importo corretto è pari a € 226.749,29 oltre IVA. Il TAR ha quindi annullato la determinazione nella parte relativa alla quantificazione, ha accertato il diritto alla compensazione complessiva di € 226.749,29 oltre IVA e ha condannato la Città Metropolitana al pagamento dell'ulteriore importo di € 134.086,57 oltre IVA, oltre interessi al tasso del d.lgs. n. 231/2002 dal 29 dicembre 2022 sino all'effettivo pagamento, in aggiunta ai € 92.662,72 già riconosciuti. Le spese di lite e il compenso del verificatore sono stati posti a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori [...] le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto [...] con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

    La compensazione deve essere calcolata sulle quantità dei materiali effettivamente impiegati e contabilizzati, applicando la variazione percentuale ministeriale riferita alla data dell'offerta; il criterio non consente di applicare l'incremento al prezzo contrattuale o al prezzo posto a base di gara diminuito del ribasso d'asta.

  • d.m. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 11 novembre 2021

    Il decreto rileva le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi da utilizzare ai fini della compensazione prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021.

  • circolare MIMS 25 novembre 2021

    La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

    La variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore, va applicata al prezzo medio ministeriale del singolo materiale nell'anno di presentazione dell'offerta e il risultato va applicato alle quantità contabilizzate nel semestre di riferimento; la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta.

  • art. 66 d.lgs. n. 104/2010

    Ha costituito la base processuale per disporre la verificazione necessaria alla determinazione del corretto importo della compensazione.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi sull'importo dovuto sono stati riconosciuti al tasso previsto dal decreto legislativo, a decorrere dal 29 dicembre 2022 fino al pagamento.

Massime di principio

  • La compensazione straordinaria prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 deve essere determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati e contabilizzati nelle lavorazioni la variazione percentuale dei prezzi rilevata dal decreto ministeriale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore e riferita al prezzo medio ministeriale del materiale nell'anno di presentazione dell'offerta.
  • Ai fini della compensazione prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, il prezzo medio rilevato dal decreto ministeriale costituisce un parametro di calcolo dell'indennizzo e non modifica il prezzo contrattuale originario né integra il corrispettivo in senso stretto.
  • La compensazione straordinaria per il rincaro dei materiali prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 non è soggetta al ribasso d'asta; pertanto, l'Amministrazione non può calcolarla applicando la variazione ministeriale al prezzo posto a base di gara previamente ridotto del ribasso offerto.
  • Le circolari ministeriali che disciplinano le modalità operative della compensazione hanno funzione esplicativa e uniformatrice dell'applicazione dell'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 e non possono essere sostituite da circolari interne della stazione appaltante recanti criteri di calcolo difformi dalla legge e dai decreti ministeriali.
  • La compensazione prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 costituisce un ristoro straordinario e forfettario dello squilibrio derivante dall'aumento eccezionale dei costi dei materiali, non una revisione integrale del prezzo diretta a coprire ogni differenza tra il corrispettivo contrattuale e il prezzo di mercato.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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