Sentenza del 04/02/2019 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Torino
Illeciti amministrativi - Sanzioni - Esclusione - Fatto addebitabile esclusivamente a terzi - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa di non punibilità non opera automaticamente per il solo fatto che la dichiarazione o l'adempimento fosse affidato a un professionista. Il contribuente deve fornire una prova concreta sia dell'incarico conferito sia dei controlli eseguiti, della frode subita e della denuncia del reato. In mancanza di tali elementi, l'illecito resta imputabile al contribuente e le sanzioni amministrative sono confermate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione di sanzioni amministrative per un illecito tributario sostenendo che l'inadempimento fosse esclusivamente imputabile al professionista incaricato della gestione e della trasmissione della dichiarazione dei redditi. Per ottenere l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente deve dimostrare di aver conferito l'incarico a un professionista abilitato, di aver esercitato un controllo sull'attività svolta, anche richiedendo la ricevuta di trasmissione della dichiarazione, e di essere stato vittima di un comportamento fraudolento, quale la produzione di ricevute o attestazioni false. È inoltre richiesta la denuncia del comportamento fraudolento all'Autorità giudiziaria.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Il fatto non si considera commesso con dolo o colpa quando è imputabile esclusivamente a terzi.
La disposizione costituisce una causa di esclusione della responsabilità del contribuente quando l'inadempimento è esclusivamente riconducibile a un terzo incaricato. L'esclusione richiede però la prova dell'affidamento a un professionista abilitato, dell'adozione di controlli diligenti, della frode subita e della denuncia all'Autorità giudiziaria.
Massime di principio
- L'incarico conferito a un commercialista o altro professionista non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità fiscale del contribuente.
- Per invocare l'esclusiva imputabilità a terzi occorre conservare e produrre documentazione dell'incarico, delle comunicazioni e dei controlli effettuati, inclusa la ricevuta di trasmissione telematica.
- La responsabilità può essere esclusa solo se il contribuente dimostra di essere stato vittima di una condotta fraudolenta non riconoscibile con l'ordinaria diligenza.
- La denuncia del professionista all'Autorità giudiziaria costituisce un elemento necessario per dimostrare la frode e non può essere omessa.
- In assenza di prova rigorosa dell'estraneità e della diligenza del contribuente, le sanzioni restano normalmente applicabili anche quando l'adempimento era stato affidato a un professionista.
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