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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48910/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma dell'Appello che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per distrazione di attività aziendali, beni e rimanenze e per sottrazione dei libri e scritture contabili) con contestata recidiva. I motivi di ricorso denunciavano vizi di motivazione: presunta contraddittorietà circa la quantificazione dei beni sottratti e la tesi difensiva che Tripodi fosse mera "testa di legno"; genericità dell'imputazione di bancarotta patrimoniale (mancata indicazione puntuale dei beni); rilievo della breve durata della carica amministrativa per escludere la responsabilità per fatti anteriori; censura delle conclusioni sulla responsabilità rispetto all'assoluzione dei coimputati; doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; richiesta, in secondo motivo, di declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi confusi e non costituiscono una censura ragionata della motivazione di merito. Ha confermato che la sentenza di appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità per bancarotta documentale e patrimoniale, richiamando elementi concreti (assenza delle scritture contabili, copie di assegni e ordinativi a firma del ricorrente, rapporti commerciali tenuti direttamente, sede sociale trovata vuota dal curatore). Le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute generiche e infondate alla luce dei precedenti del ricorrente e della valutazione del giudice di merito; la prescrizione è stata dichiarata genericamente dedotta e non applicabile considerata la recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Non è stata disposta la liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio, rimessa al giudice di rinvio secondo la prassi.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina procedurale relativa alla possibilità di requisitoria scritta e alla richiesta di discussione orale in Cassazione; utilizzata per la trattazione scritta della causa

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

    Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata rispetto all'art. 23 del DL 137/2020

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso in cassazione in relazione all'oggetto e ai motivi ammessi; richiamo per delimitare i motivi effettivamente esaminabili

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio e le censure sul diniego delle attenuanti

  • legge fallimentare, art. 219

    Norma richiamata in relazione all'aggravante connessa alla condotta fallimentare e all'aumento della pena per continuazione fallimentare

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che presenti censure confuse, non articolate in una critica ragionata e specifica della motivazione di merito.
  • I giudizi di merito che si fondano su riscontri documentali e comprovati (es. firme su assegni/ordinativi, rapporti diretti con soggetti, riscontro del curatore sulla sede svuotata) non sono agevolmente sovvertibili in cassazione se il ricorso non deduce un travisamento probatorio puntuale.
  • La genericità dell'impugnazione (es. affermazioni prive di specificità circa la mancata indicazione dei beni o la durata della carica) è insufficiente per ottenere l'annullamento: le eccezioni procedurali vanno sollevate secondo le regole di specificità e dettaglio richieste.
  • Le censure sulla determinazione della pena richiedono argomentazioni specifiche; il semplice dissenso sulla valutazione del giudice di merito è inidoneo se la commisurazione è iniziata dal minimo edittale e motivata con riferimento a recidiva e personalità criminale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice valuti tutte le circostanze favorevoli: è sufficiente che indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego.
  • La prescrizione va dedotta con precisione; la sua applicabilità può essere esclusa dalla presenza e applicazione della recidiva che interrompe o incide sul calcolo dei termini.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile ammenda alla Cassa delle ammende) salvo che non emergano profili esimenti per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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