Cassazione Penale, Sentenza n. 48910/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma dell'Appello che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per distrazione di attività aziendali, beni e rimanenze e per sottrazione dei libri e scritture contabili) con contestata recidiva. I motivi di ricorso denunciavano vizi di motivazione: presunta contraddittorietà circa la quantificazione dei beni sottratti e la tesi difensiva che Tripodi fosse mera "testa di legno"; genericità dell'imputazione di bancarotta patrimoniale (mancata indicazione puntuale dei beni); rilievo della breve durata della carica amministrativa per escludere la responsabilità per fatti anteriori; censura delle conclusioni sulla responsabilità rispetto all'assoluzione dei coimputati; doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; richiesta, in secondo motivo, di declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi confusi e non costituiscono una censura ragionata della motivazione di merito. Ha confermato che la sentenza di appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità per bancarotta documentale e patrimoniale, richiamando elementi concreti (assenza delle scritture contabili, copie di assegni e ordinativi a firma del ricorrente, rapporti commerciali tenuti direttamente, sede sociale trovata vuota dal curatore). Le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute generiche e infondate alla luce dei precedenti del ricorrente e della valutazione del giudice di merito; la prescrizione è stata dichiarata genericamente dedotta e non applicabile considerata la recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00. Non è stata disposta la liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio, rimessa al giudice di rinvio secondo la prassi.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Disciplina procedurale relativa alla possibilità di requisitoria scritta e alla richiesta di discussione orale in Cassazione; utilizzata per la trattazione scritta della causa
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata rispetto all'art. 23 del DL 137/2020
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del ricorso in cassazione in relazione all'oggetto e ai motivi ammessi; richiamo per delimitare i motivi effettivamente esaminabili
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; richiamato per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio e le censure sul diniego delle attenuanti
legge fallimentare, art. 219
Norma richiamata in relazione all'aggravante connessa alla condotta fallimentare e all'aumento della pena per continuazione fallimentare
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che presenti censure confuse, non articolate in una critica ragionata e specifica della motivazione di merito.
- I giudizi di merito che si fondano su riscontri documentali e comprovati (es. firme su assegni/ordinativi, rapporti diretti con soggetti, riscontro del curatore sulla sede svuotata) non sono agevolmente sovvertibili in cassazione se il ricorso non deduce un travisamento probatorio puntuale.
- La genericità dell'impugnazione (es. affermazioni prive di specificità circa la mancata indicazione dei beni o la durata della carica) è insufficiente per ottenere l'annullamento: le eccezioni procedurali vanno sollevate secondo le regole di specificità e dettaglio richieste.
- Le censure sulla determinazione della pena richiedono argomentazioni specifiche; il semplice dissenso sulla valutazione del giudice di merito è inidoneo se la commisurazione è iniziata dal minimo edittale e motivata con riferimento a recidiva e personalità criminale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice valuti tutte le circostanze favorevoli: è sufficiente che indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego.
- La prescrizione va dedotta con precisione; la sua applicabilità può essere esclusa dalla presenza e applicazione della recidiva che interrompe o incide sul calcolo dei termini.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile ammenda alla Cassa delle ammende) salvo che non emergano profili esimenti per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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