Cassazione Penale, Sentenza n. 3998/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vizi di motivazione e valutazione della prova, per l'errata applicazione o comunicazione di aggravanti "mafiose" e del cosiddetto "metodo mafioso", per la qualificazione e la comunicazione di circostanze aggravanti (art. 628, comma 3, n.3; art. 416-bis e art. 416-bis.1 c.p.), per errori nel riconoscimento del vincolo di continuazione con precedenti sentenze e nella determinazione degli aumenti di pena (art. 81 c.p. comma 4 e art. 133 c.p.), per la conferma della recidiva e per omessa valutazione o motivazione circa l'applicabilità delle attenuanti o della rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.). In sintesi: contestano responsabilità individuale o ruolo attribuito (in particolare D'Angelo sull'estorsione), la compatibilità probatoria delle intercettazioni, l'applicazione e la comunicabilità delle aggravanti "mafiose" e del "metodo mafioso", e la correttezza del calcolo degli aumenti per continuazione e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo articolato: a) ha parzialmente accolto il ricorso di Domenico D'Angelo, annullando la sentenza di appello limitatamente alla valutazione e applicazione delle aggravanti richiamate (art. 629, secondo comma, e art. 416-bis.1 c.p.) e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perché si pronunci nuovamente su tali punti; per il resto il ricorso di D'Angelo è stato dichiarato inammissibile; b) ha annullato la sentenza nei confronti di Antonio Salvatore limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, rinviando anch'esso per nuovo giudizio su quel punto; c) ha rigettato i ricorsi proposti da Luigi Biscotti, Ciro Francavilla, Giuseppe Francavilla e Francesco Tizzano; d) ha condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali; e) ha ritenuto che le parti civili non abbiano diritto alla rifusione delle spese nel grado di cassazione, fatta eccezione per l'eventuale rifusione conseguente al nuovo giudizio su punti in parte annullati (es. D'Angelo). La Corte ha inoltre fornito chiarimenti ermeneutici sull'onere motivazionale e sui presupposti per l'applicazione delle aggravanti "mafiose", sul significato della continuazione e sul criterio di calcolo degli aumenti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata come norma di riferimento per l'associazione mafiosa; la Corte richiama la necessità di motivare adeguatamente il ruolo e la partecipazione nel contesto associativo per l'applicazione di aggravanti e per la valutazione del ruolo degli imputati.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Distinctio tra la circostanza aggravante del "metodo mafioso" (natura oggettiva, connessa alle modalità intimidatorie) e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (natura soggettiva, connessa alla finalità di avvantaggiare l'associazione); richiede motivazione specifica sulla ricorrenza del metodo e, per l'agevolazione, prova della consapevolezza del concorrente.
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
Aggravante applicabile quando la violenza o la minaccia è posta in essere da un appartenente ad associazione mafiosa; la Corte precisa che l'appartenenza può essere accertata nel contesto del provvedimento di merito (non necessariamente con sentenza definitiva) ma l'accertamento deve emergere da una motivazione adeguata nel provvedimento stesso.
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata come circostanza aggravante nell'accertamento dei fatti di rapina/estorsione; la Corte ha annullato l'applicazione limitatamente a tali aggravanti quando la motivazione risulta insufficiente.
art. 7 legge n. 203/1991 (e richiamo a art. 7 d.l. n. 159/1991 nelle argomentazioni)
Riguarda aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione mafiosa; la Corte insiste sulla necessità di distinguere l'elemento oggettivo (modalità intimidatorie tipiche) dall'elemento soggettivo (finalità di avvantaggiare l'associazione) e di provare, per quest'ultimo, la consapevolezza del concorrente.
art. 81 cod. pen., comma quarto
Il comma stabilisce un limite minimo per l'aumento di pena in caso di continuazione se l'imputato è recidivo reiterato: la Corte precisa che tale aumento minimo si applica, secondo la giurisprudenza, solo se la recidiva reiterata è stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore ai fatti e che la misura minima va calcolata sulla quantità complessiva di pena per la continuazione, non per ciascun reato satellite.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e degli aumenti: la Corte ricorda l'obbligo di motivare la congruità e proporzionalità degli aumenti anche quando si rideterminano pene per reati già giudicati.
art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Citata in relazione agli effetti limitativi sui benefici penitenziari derivanti dall'accertamento di aggravanti connessi alla mafia: la sussistenza dell'aggravante può incidere sul trattamento penitenziario.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: va concessa solo in casi eccezionali e previa dimostrazione della necessità assoluta o della rilevanza positiva della prova sopravvenuta; giustifica il rigetto della richiesta di audizione della persona offesa quando il giudice ritiene l'atto superfluo e l'indagine di primo grado completa.
art. 59, comma secondo e art. 118 cod. pen.
Riguardano la comunicazione delle qualità personali (es. appartenenza mafiosa) tra concorrenti: la Corte sottolinea che l'aggravante soggettiva si comunica solo se la qualità è conosciuta o ignorata per colpa dal concorrente secondo le regole generali dell'art. 59 c.p.; non è sufficiente richiamare il contesto ambientale senza motivazione sulla consapevolezza individuale.
Massime di principio
- Le aggravanti connesse alla mafia vanno trattate distintamente: il "metodo mafioso" è una circostanza di natura oggettiva (valutare le modalità intimidatorie), mentre l'"agevolazione" (finalità di avvantaggiare l'associazione) è soggettiva e richiede prova della consapevolezza del concorrente.
- L'accertamento dell'appartenenza mafiosa ai fini di un'aggravante non richiede necessariamente una sentenza definitiva precedente, purché il giudice di merito motivi l'accertamento nel provvedimento in cui applica l'aggravante; l'uso di riferimenti generici o a "fatti notori" è insufficiente.
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'identità dell'unico disegno criminoso programmato nelle sue linee essenziali: la mera appartenenza dei fatti alla sfera operativa di un sodalizio o la generica propensione del reo non sono di per sé sufficienti.
- Nel ricalcolo delle pene per continuazione con reati già giudicati, il giudice deve valutare e motivare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia non è obbligato a migliorare (ridurre) le porzioni di pena già irrevocabilmente determinate, salvo che emergano elementi che ne rivelino l'iniquità.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va motivata mostrando la necessità della prova e non può essere rigettata con argomentazioni di facciata quando sussistono elementi concreti che ne giustifichino l'ammissione.
- Le doglianze generiche o le rieseguite letture isolate di intercettazioni o singoli brani non superano la motivazione del giudice di merito se questa è logica e coerente; in Cassazione vanno dedotte censure precise di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Nel bilanciamento aggravanti-attenuanti il giudizio del giudice di merito è ampio e, se congruamente motivato usando anche solo alcuni parametri di art. 133 c.p., difficilmente è sindacabile in Cassazione.
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