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Sentenza

Sentenza n. 1333/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 334/2025, relativa all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici e il Ministero era stato condannato ad attribuirle buoni elettronici per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’assegnazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né allegato fatti modificativi o estintivi del credito accertato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti modificativi o estintivi, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La norma è richiamata quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sulla somma riconosciuta dal giudicato, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È indicata quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato contiene un obbligo amministrativo sufficientemente determinato, è divenuto definitivo e sono state rispettate le formalità di notificazione previste dalla legge, mentre l’Amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento né fatti modificativi o estintivi dell’obbligo.
  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’Amministrazione debitrice di eseguire concretamente la prestazione entro un termine assegnato, comprensiva degli accessori economici stabiliti dal giudicato o dalla disciplina richiamata nella pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario incaricato dell’esecuzione del giudicato, deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti e opera con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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