Cassazione Civile, Ordinanza n. 31871/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Un medico aveva chiesto il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, deducendo di non avere percepito la remunerazione adeguata prevista per la frequenza di un corso di specializzazione universitaria. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per prescrizione; la corte d'appello aveva invece escluso la prescrizione e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, limitata al periodo successivo al 1° gennaio 1983. Con l'unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio ha denunciato violazione delle direttive CEE e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che non dovesse riconoscersi alcun indennizzo perché l'iscrizione al corso era avvenuta nel 1981, dunque prima dell'anno 1982 in cui era stata adottata la direttiva 82/76.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e delle Sezioni Unite sul diritto alla remunerazione adeguata per i medici specializzandi, chiarendo che, per i corsi iniziati prima del 1° gennaio 1983 e proseguiti dopo tale data, il risarcimento spetta solo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione. Poiché nel caso concreto il medico era iscritto già nel 1981 e aveva continuato la frequenza oltre il gennaio 1983, la decisione di merito che gli aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 è stata ritenuta conforme ai principi applicabili. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese della fase sono state integralmente compensate per le incertezze giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva CEE 75/362/CEE
rilevante per individuare le specializzazioni mediche e il quadro della formazione dei medici specialisti ai fini della remunerazione adeguata
Direttiva CEE 75/363/CEE
interpretata, insieme alla direttiva 82/76/CEE, nel senso che la formazione specialistica deve essere remunerata adeguatamente nei casi e nei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza UE
Direttiva CEE 82/76/CEE
l'obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica decorre dal 1° gennaio 1983 anche per corsi iniziati prima, se proseguiti oltre tale data, secondo i limiti fissati dalla CGUE
art. 6 D.lgs. 257/1991
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come norma interna rilevante nel sistema di attuazione della disciplina sulla remunerazione degli specializzandi
art. 2043 c.c.
richiamato quale base del risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per il vizio di violazione di legge dedotto con l'unico motivo di ricorso
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sulla formazione specialistica dei medici, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983, ma solo per il periodo successivo a tale data e fino alla conclusione della formazione.
- Quando la formazione specialistica sia iniziata in un anno accademico a cavallo del 1° gennaio 1983, il risarcimento va commisurato alla sola frazione di corso svolta dopo la scadenza del termine di trasposizione, salvo che la frequenza del primo anno si sia svolta integralmente dopo tale data.
- Il riconoscimento dell'indennizzo dipende dall'inquadramento temporale concreto della frequenza del corso rispetto al 1° gennaio 1983 e non dalla sola data formale di iscrizione.
- Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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