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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4344/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mittica: impugnazione per violazione di legge e carente motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n.86/2024; censura della vaghezza dei criteri adottati dalla Corte territoriale, della mancata specificazione del ruolo degli imputati, della mancata correlazione tra assenza di lesioni della persona offesa e gravità delle modalità, e della valutazione del danno (telefono restituito e non danneggiato). Sità: tre motivi: 1) censura dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e contestazione della ricostruzione dei fatti, sostenendo che si tratta in realtà di rissa e che il riconoscimento della sua presenza è dubbio; 2) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) per mancata considerazione del decorso temporale dei precedenti e del ruolo secondario svolto; 3) richiesta di applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità per modalità, valore del bene sottratto e mancanza di lesioni alla persona offesa.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Mittica la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla circostanza attenuante, richiamando i criteri giurisprudenziali per la valutazione della tenuità del fatto (estemporaneità, modestia dell'offesa, esiguità del valore sottratto, assenza di organizzazione) e confermando la valutazione della Corte territoriale che aveva evidenziato la reiterazione delle condotte violente, l'uso delle forbici a scopo intimidatorio e il valore stimato del telefono (circa 1.000-1.200 euro), elementi idonei a escludere la lieve entità. Per Sità la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati: il primo motivo è stato qualificato come mera rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva alla luce dei precedenti e della mancanza di resipiscenza; il terzo è stato dichiarato manifestamente infondato per le stesse ragioni esposte nel caso del coimputato. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento ciascuno di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.

    norme che delimitano il sindacato della Cassazione sulla motivazione; in particolare la lett. b) consente la censura per violazione di norme sostanziali, mentre la lett. e) limita il controllo sulla motivazione alla verifica di illogicità manifesta o di mancanza delle ragioni giuridicamente apprezzabili, escludendo la rivalutazione del mero fatto

  • art. 628 c.p.

    norma che definisce il reato di rapina: la sentenza ha esaminato la configurazione del delitto e le circostanze concrete per escludere la tenuità del fatto

  • art. 99 c.p.

    disciplina della recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva per Sità in presenza di precedenti multipli e mancanza di segni di resipiscenza

  • art. 62 n. 4 c.p.

    circostanza attenuante di cui alla giurisprudenza richiamata; la Corte ha richiamato i criteri applicativi (natura oggettiva, valutazione complessiva della condotta) e ritenuto non sussistente nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende; applicato qui per la fissazione di euro 3.000 ciascuno

  • legge n. 110 del 1975, art. 4

    contravvenzione relativa al porto di strumenti atti ad offendere: la Corte di appello aveva assolto Sità da questa contravvenzione; la pronuncia di Cassazione non ha censurato tale decisione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    introduzione/riconoscimento di un ambito applicativo della circostanza attenuante per la rapina; la Corte di Cassazione ne richiama i criteri interpretativi ma conferma che la valutazione della lieve entità è oggettiva e non risulta applicabile nel caso di specie

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del fatto di lieve entità per la rapina va valutata in termini oggettivi: rilevano modalità, mezzi, entità del danno o del pericolo, eventuale reiterazione e assenza di profili organizzativi; elementi tali (es. uso di armi o oggetti contundenti, valore non trascurabile del bene, condotte ripetute) escludono la tenuità
  • In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione o la rivalutazione delle prove di fatto: censure che si riducono a una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili o respinte come mere doglianze di fatto
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione chiara sulle condanne pregresse e sulla mancanza di segnali di resipiscenza; l'assenza di valutazione critica dei precedenti può essere censurata, ma una motivazione congrua della Corte d'Appello è solitamente ritenuta non censurabile in Cassazione
  • La valutazione sull'attendibilità della vittima e dei testimoni compete al giudice di merito; in sede di legittimità si verifica solo la coerenza logico-giuridica della motivazione e non la fondatezza probatoria
  • Se il ricorrente ottiene l'inammissibilità del ricorso può essere condannato a spese e, se rivista la condotta come colposa nella produzione di ricorso inammissibile, a sanzioni a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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