Sentenza n. 4917/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento Prot.-OMISSIS- del 04.12.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 4, 39 e 39-bis del d.lgs. 286/1998, degli artt. 40, 44-bis, 46 e 47 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 6-bis del d.P.R. 334/2004 e dell’art. 4 del d.i. n. 850/2011, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, è stata contestata la motivazione del diniego, fondata sull’insufficienza dei requisiti economici, nonostante il provvedimento desse atto della disponibilità di somme considerevoli, superiori a quelle previste dalla normativa, destinate a garantire il percorso di studio della minore. È stato inoltre censurato il riferimento alle spese di soggiorno e alle tasse universitarie, poiché le tasse risultavano già pagate e l’Amministrazione avrebbe indebitamente inciso sulla scelta della soluzione abitativa della minore. I ricorrenti hanno altresì lamentato il mancato svolgimento di un colloquio volto a chiarire la disponibilità delle risorse, la documentazione prodotta e la finalità del trasferimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso palesemente fondato e lo ha definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il diniego è stato annullato ai fini del riesame. Il Collegio ha rilevato che il Consolato aveva riconosciuto la disponibilità di somme considerevoli, ben superiori ai parametri normativi, ma aveva comunque negato il visto senza una motivazione coerente e ragionevole, eccedendo i limiti del potere esercitato. Il richiamo alle spese di soggiorno e alle tasse universitarie è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria, poiché le tasse risultavano pagate, e da indebita ingerenza nella scelta della soluzione alloggiativa per la minore. L’Amministrazione avrebbe inoltre dovuto convocare gli interessati per un colloquio, al fine di esaminare la documentazione aggiornata e chiarire eventuali dubbi sulla disponibilità delle risorse e sulla finalità del trasferimento. La memoria tardiva dell’Amministrazione non ha fornito elementi concreti idonei a superare le censure. È stato ordinato il riesame dell’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, tenendo conto del dictum e dell’ulteriore documentazione eventualmente disponibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del diniego del visto di ingresso.
art. 39 d.lgs. 286/1998
Indicato dai ricorrenti tra le disposizioni disciplinanti il visto per motivi di studio.
art. 39-bis d.lgs. 286/1998
Indicato dai ricorrenti tra le disposizioni rilevanti per l’ingresso per motivi di studio.
art. 40 d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti tra le norme applicabili alla vicenda.
art. 46 d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure contro il diniego.
art. 47 d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure contro il diniego.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato quale ulteriore base normativa del provvedimento impugnato e della relativa contestazione.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Richiamato dai ricorrenti tra le norme applicabili ai requisiti economici per il visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Il diniego di un visto per motivi di studio è illegittimo quando l’Amministrazione riconosce la disponibilità di risorse economiche superiori ai parametri normativi, ma ne afferma l’insufficienza senza una motivazione coerente, logica e ragionevole.
- La valutazione dei requisiti economici per il rilascio del visto deve fondarsi su un’istruttoria concreta e completa, che consideri la documentazione prodotta e non introduca oneri o condizioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile.
- Il riferimento a spese di soggiorno non adeguatamente accertate e a tasse universitarie già pagate evidenzia un difetto di istruttoria idoneo a viziare il diniego del visto.
- L’Amministrazione consolare può essere tenuta a convocare gli interessati per un colloquio quando tale interlocuzione sia necessaria a chiarire la disponibilità delle risorse economiche, la documentazione aggiornata o la finalità del trasferimento.
- In caso di annullamento del diniego di visto per difetto di istruttoria e motivazione, il giudice può disporre il riesame dell’istanza entro un termine determinato, vincolando l’Amministrazione al rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza e all’esame della documentazione sopravvenuta.
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