Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società investigativa per il pagamento del corrispettivo di prestazioni investigative fatturate. L'ingiunto propose opposizione, respinta dal giudice di pace; la decisione fu confermata in appello dal Tribunale di Savona, che ritenne provata la pretesa creditoria e insussistente una risoluzione per inadempimento, anche perché non erano stati provati danni economicamente apprezzabili. Successivamente la Corte di cassazione rigettò il ricorso ordinario, ritenendo corretta la statuizione sulla competenza territoriale, sulla prova del credito e sull'assenza di prova dei danni. La parte soccombente propose quindi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo, con tre motivi ex art. 395, n. 4, c.p.c., errore di fatto della Corte: (1) avere supposto erroneamente che il giudizio d'appello si fosse svolto davanti al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica; (2) avere ritenuto sanata la nullità derivante dall'avere il giudice d'appello disposto la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dopo il rigetto dell'istanza di rinvio per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica; (3) avere male percepito le ragioni per cui il giudice d'appello aveva confermato la competenza territoriale nel foro del creditore, assumendo che il credito azionato fosse liquido sulla base della fattura e non di un titolo negoziale sottoscritto. La ricorrente sosteneva che tali errori integrassero veri errori percettivi revocatori e che il giudizio d'appello fosse nullo per la gestione dell'udienza e per l'individuazione del foro competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., cioè per la falsa percezione di un fatto storico risultante dagli atti, non per contestare valutazioni, interpretazioni degli atti o errori di giudizio. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e, in sostanza, miravano a censurare l'interpretazione del verbale di udienza e la ritenuta sanatoria di eventuali nullità processuali; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità derivante dall'erronea applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c. si considera sanata se la parte, invitata a discutere oralmente, non si oppone né richiede il termine per conclusionali e replica. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché, sotto la veste dell'errore di fatto, censurava in realtà la valutazione giuridica sulla competenza territoriale e sulla natura del credito, senza indicare un fatto storico percepito erroneamente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammesso solo nei limiti previsti per l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere nella falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico risultante dagli atti, non in una diversa lettura o valutazione delle risultanze processuali.
art. 352 c.p.c.
È richiamato in relazione al rito di discussione orale in appello e alla sua applicabilità ai giudizi pendenti.
art. 281-sexies c.p.c.
La discussione orale può essere disposta anche nel giudizio di appello; l'eventuale nullità derivante dalla sua errata applicazione è sanata se la parte non si oppone e non chiede il termine per conclusionali e repliche.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso per revocazione.
art. 360-bis, primo comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato per affermare che non vi è violazione dei principi del giusto processo quando le parti hanno potuto svolgere appieno le difese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo quando il decisum sia fondato sulla supposta esistenza o inesistenza di un fatto storico che dagli atti risulti invece in modo immediato e incontrovertibile il contrario; non è invece utilizzabile per contestare la lettura giuridica o la valutazione delle risultanze processuali.
- L'errore revocatorio non può coincidere con un errore di giudizio: se la censura investe l'interpretazione del verbale di udienza, la qualificazione di una richiesta processuale o la valutazione della sanatoria di una nullità, il rimedio corretto non è la revocazione ma, eventualmente, il ricorso per violazione di legge.
- Nel giudizio di appello, la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. è compatibile con il sistema e la sua applicazione non è confinata al primo grado; una eventuale irregolarità è comunque sanata se la parte, a fronte dell'invito a discutere, non formula opposizione tempestiva e non insiste in modo specifico per il differimento e per il deposito di conclusionali e repliche.
- La parte che intenda far valere la nullità della scelta del rito o della gestione dell'udienza deve tenere un comportamento processuale oppositivo e specifico; il mero richiamo generico alle conclusioni già rassegnate non è sufficiente a impedire la sanatoria della nullità.
- In materia di competenza territoriale per crediti pecuniari, la contestazione che il credito sia stato ritenuto "liquido" sulla base di una fattura e della corrispondenza tra le parti attiene al giudizio sulla corretta applicazione dei criteri di foro e non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio.
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