Cassazione Penale, Sentenza n. 8463/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 19 dicembre 2022 dalla Procura di Korneuburg per i reati di furto aggravato commessi in Austria (episodi del 22 febbraio 2018 e del 20 settembre 2018). Il ricorrente, tramite difensore, propone due motivi: (1) violazione del principio di proporzionalità (art. 5 par. 4 TUE, artt. 6 e 7 CDFUE, artt. 5 e 8 CEDU) sostenendo che il mandato sarebbe stato emesso per esigenze investigative generiche e si sarebbe potuto utilizzare uno strumento meno invasivo (es. ordine europeo di indagine o audizione in videoconferenza); (2) inosservanza dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005 n. 69 (doppia incriminabilità), perché il mandato conterrebbe una descrizione generica del fatto senza indicazione dei beni sottratti e senza adeguata precisione su tempi e modalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificazione e perché la questione non era stata dedotta davanti alla Corte di appello (violazione art. 606, comma 3, c.p.p.). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di appello aveva correttamente verificato la corrispondenza tra le condotte descritte nel mandato e le fattispecie di furto e tentato furto in abitazione previste dal codice penale italiano, soddisfacendo il requisito della doppia incriminabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (Si segnala che la Corte d'appello aveva comunque disposto il differimento della consegna fino alla definizione di procedimenti pendenti in Italia).
Norme richiamate
Trattato sull'Unione europea
Richiamato dal ricorrente a fondamento del principio di proporzionalità; la Corte ha rilevato che l'eccezione era meramente assertiva e non supportata dal mandato né dedotta in appellate, pertanto non valutata.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Invocata in relazione alla proporzionalità e alla tutela delle libertà; la Corte ha ritenuto la censura priva di concreta dimostrazione e inammissibile per le ragioni procedurali sopra indicate.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamata dal ricorrente per profili di libertà personale e rispetto della vita privata; la censura è stata considerata meramente assertiva e non adeguatamente motivata né dedotta in sede d'appello.
Legge 22 aprile 2005, n. 69
Stabilisce il requisito della doppia punibilità: l'Italia esegue il MAE solo se il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale. La Corte chiarisce che non è necessaria identità perfetta dello schema normativo, bensì che la fattispecie concreta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) e comma 3; art. 616
Art. 606 c.1 lett. c) individuazione dei motivi di ricorso per cassazione; comma 3 richiede che questioni non dedotte in appello non possano essere sollevate in cassazione. Art. 616 disciplina la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo il requisito della doppia incriminabilità si verifica concretamente: non è necessaria l'identità formale della fattispecie astratta tra ordinamenti, ma che la condotta descritta sia punibile anche nel sistema esecutivo.
- Le eccezioni fondate sul principio di proporzionalità e sulla possibile adozione di misure meno invasive devono essere adeguatamente documentate e specificate; non bastano censure meramente assertive o generiche.
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte anteriormente nel giudizio d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): questioni procedurali o di fatto omesse al grado precedente sono inammissibili.
- Una descrizione generica nel mandato di arresto europeo può essere sufficiente se consente di ricondurre concretamente le condotte a reati riconoscibili nell'ordinamento italiano (es. furto in abitazione), purché emergano gli elementi essenziali della condotta.
- La consegna può essere differita per l'esecuzione di procedimenti pendenti nello Stato esecutore o per l'esecuzione di pene residue; tuttavia, la decisione di consegna quando impugnata può essere confermata se i requisiti di legge risultano soddisfatti.
- Il ricorrente in cassazione può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile, ove non ricorrano elementi tali da escludere la responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
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