Sentenza n. 2335/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Accademico che ha acquisito la graduatoria di un altro conservatorio per la copertura a tempo determinato di una cattedra di Organo per l'anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la scelta del Conservatorio di Catania di acquisire la graduatoria di un altro istituto e conferire un incarico a tempo determinato, anziché ricorrere prioritariamente all'utilizzazione congiunta di personale docente di ruolo prevista dal d.P.R. n. 83/2024. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del d.P.R. n. 83/2024, dell'art. 6, comma 3, lett. d), del regolamento del Conservatorio e della nota ministeriale del 28 luglio 2025. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente la possibilità di dividere il proprio monte ore tra i due conservatori, anche mediante il frazionamento della cattedra di Organo, con conseguente risparmio di spesa. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, l'integrità del contraddittorio e, nel merito, ha sostenuto che l'utilizzazione congiunta non fosse praticabile perché la cattedra era a tempo pieno e che la relativa scelta fosse comunque discrezionale. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conservatorio di titolarità del docente e ha acquisito chiarimenti sul fabbisogno orario della cattedra. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le ore collettive dovessero essere escluse dal computo, in quanto riferite a corsi con un solo iscritto.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'esame delle eccezioni di rito e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha interpretato l'art. 5, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 83/2024 nel senso che l'utilizzazione congiunta consente di ripartire tra più istituzioni l'impegno annuo del docente, anche per completarne il monte orario, ma presuppone che presso l'istituzione utilizzatrice residui una parte dell'impegno complessivo. Nel caso concreto, la cattedra di Organo presso il Conservatorio di Catania richiedeva 316 ore complessive, a fronte di un monte orario contrattuale di 324 ore, e dunque assorbiva sostanzialmente l'intero impegno annuale del docente. Le 96 ore relative agli insegnamenti collettivi non potevano essere escluse dal computo solo perché ciascun corso aveva un unico iscritto: si trattava comunque di insegnamenti previsti dal piano di studi e dovuti anche all'unico studente. Il giudice ha inoltre escluso che il Conservatorio fosse obbligato a frazionare la cattedra per rendere possibile l'utilizzazione congiunta. La decisione di frazionare la cattedra rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza, vizi non dedotti né dimostrati. Non è stato provato il prospettato risparmio di spesa, poiché l'utilizzazione del docente a Catania avrebbe lasciato scoperte le attività didattiche assegnategli presso il conservatorio di titolarità, rendendo necessario il conferimento di altri incarichi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 83/2024
"utilizzare congiuntamente il personale, con l’assenso del medesimo, definendo le modalità di ripartizione tra le istituzioni dell’impegno annuo dell’interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato"
La disposizione contempla una facoltà delle istituzioni di utilizzare congiuntamente il personale, ripartendone l'impegno annuo; l'istituto è incompatibile con una cattedra che assorba l'intero monte orario del docente.
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 83/2024
"per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale"
Il ricorso ai contratti annuali riguarda esigenze didattiche non fronteggiabili con il personale di ruolo, ma nel caso concreto non è stata ravvisata la possibilità di utilizzare congiuntamente il docente, perché la cattedra disponibile assorbiva l'intero monte orario.
art. 6, comma 3, lett. d), del Regolamento per il reclutamento del personale docente e ricercatore AFAM del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania
La previsione regolamentare è stata letta in coordinamento con il d.P.R. n. 83/2024 e non è stata ritenuta idonea a imporre il frazionamento della cattedra o l'utilizzazione congiunta in presenza di una cattedra a tempo pieno.
art. 12 CCNL 2006-2009
"L’impegno di lavoro del personale docente ... è ridefinito ... in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive"
Il monte orario contrattuale è il parametro per stabilire se la cattedra assorba l'intero impegno annuale del docente; le ore degli insegnamenti collettivi concorrono al totale anche quando il corso abbia un solo iscritto.
art. 12, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 83/2024
Il riferimento è stato esaminato in relazione alla possibilità di frazionare la cattedra, ma il giudice ha ritenuto tale scelta discrezionale e non obbligatoria, salvo il sindacato per illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- L'utilizzazione congiunta del personale docente tra istituzioni AFAM presuppone che l'impegno richiesto presso l'istituzione utilizzatrice non assorba l'intero monte orario annuale del docente; quando la cattedra richiede sostanzialmente l'intero impegno contrattuale, l'istituto non è ontologicamente praticabile.
- Nel determinare il fabbisogno orario di una cattedra AFAM, concorrono anche le ore degli insegnamenti collettivi previsti dal piano di studi, indipendentemente dal numero degli studenti iscritti al singolo corso; la presenza di un solo studente non consente di sottrarre tali ore dal computo.
- La scelta dell'istituzione AFAM di non frazionare una cattedra a tempo pieno per consentire l'utilizzazione congiunta di un docente appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità o irragionevolezza.
- Il prospettato risparmio di spesa derivante dall'utilizzazione congiunta deve essere concretamente dimostrato; non sussiste quando l'impiego del docente presso un'altra istituzione lasci scoperte le attività didattiche della sede di titolarità, imponendo il conferimento di ulteriori incarichi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →