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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7656 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato, per l'anno d'imposta 1990, l'indebita detrazione dell'IVA e ha irrogato le relative sanzioni. La società aveva effettuato operazioni di finanziamento esenti, senza applicare il pro rata previsto per determinare la quota di IVA detraibile sugli acquisti. La Commissione tributaria regionale aveva escluso tali operazioni dal calcolo, ritenendole occasionali, accessorie rispetto all'oggetto sociale e rivolte a società del medesimo gruppo. L'Agenzia ha sostenuto che, ai fini fiscali, occorre considerare l'attività concretamente esercitata e non soltanto quella prevista dallo statuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione d'appello. Ha stabilito che, secondo il regime italiano di calcolo del pro rata, per verificare se un'operazione debba essere inclusa occorre fare riferimento all'attività effettivamente svolta dall'impresa e al suo volume d'affari, non all'attività formalmente indicata nell'atto costitutivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 3, 4 e 5

    Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso.

    Il pro rata di detraibilità deve essere determinato considerando la composizione del volume d'affari e le operazioni esenti rilevanti secondo l'attività concretamente esercitata dal contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36, comma 1

    Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

    Ai fini IVA rileva il volume d'affari complessivo derivante dalle attività effettivamente esercitate, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.

  • Sesta direttiva IVA, art. 17, paragrafo 5

    Uno Stato membro può autorizzare od obbligare un soggetto passivo ad operare la detrazione relativamente a tutti i beni e i servizi utilizzati per tutte le operazioni contemplate.

    La normativa italiana ha adottato un metodo derogatorio fondato sulla cifra d'affari, che non richiede necessariamente di dimostrare che gli stessi beni o servizi siano utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti.

  • Sesta direttiva IVA, art. 4, n. 2

    La giurisprudenza europea richiamata distingue le operazioni che costituiscono attività economiche da quelle meramente finanziarie o accessorie; tuttavia, nel regime italiano fondato sulla cifra d'affari, assume rilievo prioritario la composizione effettiva del volume d'affari.

Massime di principio

  • Per il calcolo del pro rata IVA occorre considerare l'attività effettivamente svolta dall'impresa e il volume d'affari realizzato, non soltanto l'oggetto sociale formalmente previsto dallo statuto.
  • Operazioni finanziarie o esenti non possono essere automaticamente escluse dal pro rata perché occasionali, accessorie o effettuate nei confronti di società del gruppo; è necessario verificare il loro effettivo inserimento nell'attività economica concretamente esercitata.
  • Nel regime italiano fondato sulla cifra d'affari, l'inclusione di un'operazione nel calcolo del pro rata non dipende necessariamente dalla dimostrazione di un uso significativo dei beni e servizi acquistati per realizzarla.
  • Quando l'Amministrazione contesta la detrazione IVA sulla base dell'attività concretamente svolta, il contribuente deve dimostrare, con elementi oggettivi, che le operazioni sono estranee all'attività propria dell'impresa o rientrano in una specifica esclusione normativa.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente l'accertamento definitivo del debito d'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.

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