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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24096/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio preliminare relativo alla procura speciale per il giudizio di cassazione. La procura era stata rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso, con indicazione della data e degli estremi del provvedimento impugnato, ma la formula usata dal difensore era soltanto quella di autentica della firma ('visto per autentica della firma') e non anche di certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. Il Ministero si era costituito con un atto finalizzato solo alla discussione orale, ritenuto irrituale e quindi inidoneo a una valida costituzione nel giudizio camerale di cassazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva preliminarmente l'irritualità della costituzione del Ministero dell'interno, effettuata con atto depositato solo per la discussione orale e non con controricorso tempestivo. Nel merito processuale, applica il regime speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; la sola autentica della firma non basta. Poiché nella procura esaminata mancava tale certificazione espressa, il ricorso è dichiarato inammissibile. Non viene disposto il regolamento delle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    comma tredicesimo, quarto periodo

    Per i ricorsi per cassazione nelle controversie disciplinate da tale norma, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, distinta dalla disciplina speciale introdotta dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a superare il requisito speciale della certificazione della data nei giudizi in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

    È la fonte introduttiva dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, richiamata per individuare il regime processuale applicabile.

Massime di principio

  • Nel rito speciale in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore: la sola autentica della firma non è sufficiente.
  • La certificazione richiesta dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere desunta indirettamente dal contenuto complessivo della procura o dalla mera indicazione della data; è necessaria un'asseverazione espressa del difensore sulla posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale nel rito speciale, la Corte può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza statuire sulle spese se la controparte si è costituita in modo irrituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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