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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13652/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'appello contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza (16/11/2020) applicativa della misura di sicurezza dell'espulsione ex art.235 c.p. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la misura era stata adottata in sede esecutiva soprattutto per condotte tenute durante la detenzione, di scarso disvalore e influenzate dal contesto detentivo, e che non era stata adeguatamente valutata la sua personalità e la particolarità del contesto carcerario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la sequenza procedimentale (applicabilità dell'art.205, comma 2, c.p.) e congrua la valutazione congiunta del fatto di reato e delle condotte tenute durante l'espiazione, in conformità all'art.203 c.p. e richiamo ai parametri dell'art.133 c.p. La tesi difensiva è stata ritenuta meramente assertiva e non confrontata con la gravità e la frequenza delle condotte. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    Norma richiamata come base della misura di sicurezza dell'espulsione applicata al ricorrente

  • art. 205, comma 2, cod. pen.

    Interpretata nel senso che la misura di sicurezza può essere ordinata anche successivamente alla condanna quando è in corso l'esecuzione della pena; legittima quindi l'adozione in sede esecutiva

  • art. 203 cod. pen.

    Usata per giustificare la valutazione 'congiunta' della pericolosità sociale che tiene conto sia del reato commesso sia della condotta tenuta in sede di espiazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per l'apprezzamento della condizione soggettiva di pericolosità (es. condotte contemporanee o successive al reato)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Una misura di sicurezza può essere ordinata anche in sede esecutiva dopo la condanna se è in corso l'esecuzione della pena (art.205, comma 2 c.p.)
  • Per valutare la pericolosità sociale si effettua una valutazione complessiva che considera sia il fatto di reato sia le condotte tenute durante la detenzione (art.203 c.p.), richiamando i criteri dell'art.133 c.p.
  • Condotte ripetute, gravi e sanzionate disciplinarmente in carcere possono legittimamente integrare la prova della pericolosità sociale, anche se avvenute durante l'espiazione della pena
  • La semplice deduzione che comportamenti detentivi derivino da difficoltà di adattamento carcerario è insufficiente se non confrontata con elementi concreti che ne attenuino la gravità e la persistenza
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.)

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