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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18816 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2002 e 2003, emessi dopo il diniego della definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. L'Ufficio aveva contestato la spettanza della detrazione di vari crediti IVA, ritenendo fittizie o inesistenti alcune operazioni commerciali, e aveva recuperato le maggiori imposte applicando anche sanzioni. In Cassazione la società ha formulato dodici motivi, riguardanti, tra l'altro, la mancata sospensione del giudizio in attesa della controversia sul condono, il raddoppio dei termini di accertamento, la durata della verifica fiscale, la motivazione degli avvisi e della sentenza, l'utilizzabilità degli atti penali, l'omessa pronuncia su alcune questioni e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sul diniego del condono non fosse pregiudiziale, poiché il condono può incidere sui debiti ma non sottrae all'Amministrazione il potere di contestare i crediti IVA. Ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini, fondato sulla presenza di seri indizi di reato e non subordinato né all'effettiva presentazione della denuncia né alla sua successiva definizione. Ha escluso che il superamento del termine di permanenza dei verificatori comporti automaticamente l'invalidità dell'accertamento e ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per formulazione contraddittoria, difetto di autosufficienza o mancata censura della reale ratio decidendi. Ha inoltre ritenuto utilizzabili gli atti provenienti dall'indagine penale anche senza allegazione dell'autorizzazione del pubblico ministero all'avviso di accertamento e ha confermato le sanzioni, non essendo stata dimostrata un'oggettiva incertezza normativa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 50.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10

    "La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate"

    La definizione automatica può estinguere, in tutto o in parte, i debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti esposti dal contribuente. L'Amministrazione conserva il potere di verificarli e di recuperarli se privi di fondamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Nel regime applicabile agli anni oggetto della controversia, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati quando emergono seri indizi di reati tributari che impongono la denuncia penale. È sufficiente l'obbligo di denuncia; non sono necessari l'effettiva presentazione della denuncia, il suo mancato archivio o una condanna penale.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5

    La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non determina automaticamente l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge. Nel computo rileva la permanenza nei locali dell'impresa, non l'attività investigativa svolta altrove.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1

    L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione degli atti dell'indagine penale all'Amministrazione finanziaria tutela il segreto istruttorio e non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento a pena di nullità.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6 e 11, e L. n. 212 del 2000, art. 10

    L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva e inevitabile sull'interpretazione e sull'applicazione della norma. Non è sufficiente l'incertezza soggettiva del contribuente o la sua errata interpretazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Un condono fiscale che definisce i debiti non impedisce all'Amministrazione di verificare e recuperare crediti o detrazioni IVA esposti in dichiarazione.
  • Per il raddoppio dei termini di accertamento è normalmente sufficiente che i fatti presentino seri indizi di un reato tributario tale da imporre la denuncia; l'archiviazione o la mancata condanna penale non eliminano automaticamente il raddoppio.
  • La violazione dei termini di permanenza della verifica fiscale non comporta di per sé la nullità dell'accertamento: occorre verificare la specifica disciplina applicabile e l'eventuale previsione di una sanzione invalidante.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve individuare con precisione il vizio denunciato, confrontarsi con la motivazione della sentenza e contenere gli elementi necessari a dimostrarne la decisività; motivi contraddittori o privi di autosufficienza possono essere dichiarati inammissibili.
  • La contestazione di operazioni IVA inesistenti o fittizie richiede al contribuente elementi concreti e documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni e del volume d'affari.
  • L'autorizzazione alla trasmissione di atti penali all'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente essere allegata all'avviso, salvo specifiche violazioni dei diritti di difesa o della disciplina applicabile.
  • L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa è eccezionale e richiede una reale, oggettiva e inevitabile difficoltà interpretativa, non la semplice complessità della materia o l'errore del contribuente.

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