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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15352/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e inosservanza/erronea applicazione degli artt. 56 e 624 c.p. e carenza di motivazione; 2) violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 61 n.5 c.p. (contestata aggravante per stato di minorata difesa della vittima); 3) violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 99 c.p. (recidiva); 4) violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento agli artt. 56, 99, 133, 533 c.p.p. per inosservanza/erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato dando rilievo alla testimonianza degli agenti per il riconoscimento del ricorrente, ha correttamente applicato l'aggravante ex art. 61 n.5 ritenendola integrata per lo stato di minore difesa della vittima, e ha giustificato l'applicazione della recidiva per plurimi precedenti specifici. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato solo con riferimento a un errore di calcolo nel trattamento sanzionatorio: la Corte di Cassazione ha rettificato d'ufficio la pena, rideterminandola in mesi otto di reclusione e Euro 300,00 di multa (in luogo dei mesi nove indicati dalla Corte d'appello). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod.pen.

    Riferimento alla normativa sull'attenuazione della responsabilità (tentativo?), applicata nel contesto della ricostruzione del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e l'applicazione della norma nel motivare la dinamica del reato.

  • art. 624 cod.pen.

    Norma sul furto; la Corte d'appello ha ricostruito il tentativo di sottrazione del portafogli e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione dei fatti rispetto a tale norma.

  • art. 61 n.5 cod.pen.

    Aggravante riferita al concorso di circostanze che determinano uno stato di minorata difesa della vittima; la Corte l'ha ritenuta integrata perché la vittima era distratta da bagagli pesanti, facilitando l'azione delittuosa.

  • art. 99 cod.pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte territoriale ha applicato la recidiva in funzione dei plurimi precedenti specifici dell'imputato, decisione ritenuta corretta dalla Cassazione.

  • art. 133 cod.pen.

    Riferimento generale alle modalità di determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti e calcolo); la contestazione riguardava il calcolo complessivo della pena, che la Cassazione ha rettificato per un evidente errore di computo.

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Normativa procedurale citata nel quarto motivo (probabilmente relativa a motivazione o impugnazioni); la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze di mancanza di motivazione ad eccezione dell'errore aritmetico nella determinazione della pena.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di norme di diritto) ed e) (motivazione); la Corte ha giudicato manifestamente infondati i primi tre motivi invocando la correttezza della motivazione e dell'applicazione di legge, mentre ha accolto parzialmente il quarto per errore di calcolo.

  • art. 619 comma 2 cod.proc.pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare d'ufficio errori di calcolo nella sentenza impugnata; la Corte ha utilizzato questa norma per correggere la pena da 9 a 8 mesi e mantenere la multa a Euro 300,00.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testi (anche degli agenti di P.G.) spetta al giudice del merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non le valutazioni di fatto ben motivate.
  • L'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. si integra quando il fatto sia avvenuto in condizioni che hanno ridotto la possibilità di difesa della vittima e facilitato l'azione delittuosa (es. distrazione dovuta a bagagli), purché adeguatamente motivato dal giudice.
  • La recidiva può essere applicata sulla base di plurimi precedenti specifici e la Corte d'appello deve motivare la pertinenza di tali precedenti; se la motivazione è congrua, la Cassazione la conferma.
  • Errori di computo della pena (aritmetici) possono essere rettificati d'ufficio dalla Corte di Cassazione ex art. 619 c.p.p. senza rimettere la causa al giudice del merito.
  • Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati perché la motivazione del giudice di merito è logica e conforme al diritto; tuttavia errori formali o di calcolo possono portare a rettifiche parziali pur in caso di inammissibilità complessiva.
  • La condanna alle spese processuali è la conseguenza ordinaria dell'inammissibilità del ricorso, salvo diversa determinazione della Corte.

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