Sentenza del 11/02/2021 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Modalità di introduzione del giudizio - Svolgimento giudizio di primo grado -Comunicazione di irregolarità - Pretesa impositiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contesto relativo alla validità della notificazione dell'atto d'appello tramite posta elettronica certificata (PEC) dopo che il giudizio di primo grado era stato introdotto con modalità cartacee; e contestazione dell'impugnabilità della comunicazione di irregolarità che notifica una pretesa impositiva al contribuente
La decisione
il giudice ha ritenuto rituale la notificazione a mezzo PEC dell'atto d'appello anche se il precedente grado di giudizio era stato introdotto in modalità cartacea; ha affermato che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogiche; ha inoltre stabilito che è ammissibile e immediatamente impugnabile il ricorso avverso la comunicazione di irregolarità, in quanto tale comunicazione, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, costituisce atto opponibile e contestabile davanti al giudice tributario (con riferimento alla giurisprudenza citata)
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
ripartizione della disciplina sulla sperimentazione e diffusione del processo tributario telematico; consente la validità delle notificazioni e degli atti processuali in modalità telematica
d.lgs. 546/92
disciplina del processo tributario; il giudice tributario ammette le modalità telematiche per la formazione e la notifica degli atti processuali nei limiti previsti dalla normativa, compatibilmente con la ritualità degli atti
d.P.R. 600/73, art. 36 bis
norma che disciplina le comunicazioni di irregolarità e la loro efficacia; la comunicazione che notifica una pretesa impositiva è idonea a produrre effetti processuali e quindi può essere tempestivamente impugnata
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC di atti processuali nel processo tributario telematico è considerata rituale anche se il giudizio di primo grado è stato introdotto e svolto in modalità cartacea.
- Le parti possono scegliere autonomamente l'uso delle modalità telematiche in qualsiasi grado del giudizio; la scelta della modalità da parte di una parte non vincola l'altra.
- La comunicazione di irregolarità, quando notifica al contribuente una pretesa impositiva, è un atto immediatamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- I termini processuali e i presupposti di impugnazione decorrono dalla conoscenza e dalla regolarità della notificazione telematica: è quindi fondamentale verificare tempestivamente la ricezione su PEC e conservare le ricevute telematiche.
- In situazioni analoghe conviene valutare tempestivamente la possibilità di proporre ricorso e curare la correttezza formale della notifica telematica (indirizzo PEC, formato, allegati) per evitare eccezioni di nullità o inammissibilità.
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