Sentenza n. 1233/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Crotone del 29 gennaio 2025, n. 14, recante condanna della Provincia al pagamento di somme a titolo di spese e compensi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Crotone, non impugnata e divenuta definitiva, che aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento complessivo di € 569,95, oltre spese generali, IVA e CPA, in suo favore quale difensore distrattario. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione il 4 febbraio 2025, ma il pagamento non risultava eseguito. La Provincia, non costituita in giudizio, non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente al giudicato e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione. Ha ordinato alla Provincia di Crotone di provvedere al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dalla richiesta del ricorrente, una volta scaduto il termine assegnato alla Provincia, per dare esecuzione al giudicato e corrispondere le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato e legittimano il giudice amministrativo ad assegnare un termine per l’adempimento e a nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza definito dal TAR, con possibilità di impartire gli ordini necessari all’esecuzione del giudicato e di disciplinare l’intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, notificato all’amministrazione, e l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione intimata deve fornire la prova dell’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e, ove occorra, il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione che non ha dato spontanea esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →