Cassazione Penale, Sentenza n. 19683/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso in tentata estorsione aggravata in danno di Errico Bisogno. Deduce: 1) carenza o apparente insufficienza della gravità indiziaria, sostenendo che non emergono elementi idonei a dimostrare che egli avesse effettuato pressioni per ottenere la restituzione di un prestito usurario; 2) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, lamentando che non è stata adeguatamente motivata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la necessità della misura; 3) violazione dell'art. 628 comma 3 c.p., perché non sarebbe provata la condotta minacciosa posta in essere da più soggetti, dato che il ricorrente sarebbe rimasto sullo scooter e la richiesta sarebbe stata formulata solo dal fratello Paolo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta le doglianze sulla gravità indiziaria ritenendole manifestamente infondate e non affrontabili in sede di legittimità per apprezzamenti di fatto; conferma che la motivazione del Tribunale del riesame e del giudice a quo è chiara e puntuale, basata sulla dichiarazione della persona offesa corroborata da indizi indiretti e da elementi intercettivi/colloquiali. Respinge l'argomentazione difensiva circa la motivazione alternativa (debito di gioco) come infondata e non provata. Sul punto dell'aggravante della presenza di più soggetti, la Corte ritiene la censura inammissibile per mancata deduzione in sede di riesame e richiama giurisprudenza secondo cui la minaccia per ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale può integrare il reato di estorsione e la compresenza integra l'aggravante. Confermata altresì la motivazione circa il pericolo di reiterazione e la necessità della misura detentiva (anche se non carceraria) come misura impeditiva generale alla luce della natura delle ragioni creditorie, della biografia criminale e delle modalità intimidatorie. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
non presente nel testo integrale
Richiamata come base normativa per le conclusioni scritte presentate dal Sostituto Procuratore Generale; contesto procedurale relativo alle conclusioni in sede di legittimità
art. 628 comma 3 cod. pen.
non presente nel testo integrale
Invocato dal ricorrente per sostenere che non sarebbe emersa la condotta minacciosa posta in essere da piu' soggetti; la Corte ha ritenuto la censura non fondata o non tempestivamente dedotta e ha richiamato che la compresenza può integrare l'aggravante
art. 275 comma 3 cod. pen.
non presente nel testo integrale
Richiamato nel ragionamento sulla scelta della misura cautelare: la Corte osserva che l'onere di escludere misure meno afflittive è espressamente previsto per la custodia cautelare in carcere, ma non si pone allo stesso modo quando la misura applicata e' non intramuraria (arresti domiciliari)
art. 616 codice di rito
non presente nel testo integrale
Richiesto per la statuizione sulle spese e la condanna alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013 (Rv. 254995 - 01)
non presente nel testo integrale
Richiamata per il principio secondo cui la minaccia finalizzata all'adempimento di un'obbligazione naturale puo' integrare il tipo di estorsione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021 (Rv. 281916 - 01)
non presente nel testo integrale
Richiamata per il principio che la compresenza all'atto della minaccia integra l'aggravante della condotta posta in essere da piu' soggetti, anche indipendentemente dalla percezione soggettiva della vittima
Massime di principio
- In cassazione non e' consentito un nuovo apprezzamento delle prove e delle circostanze di fatto: le censure che richiedono rivalutazione fattuale sono manifestamente inammissibili o infondate
- La gravità indiziaria puo' fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa se corroborate da indizi indiretti e da elementi intercettivi o colloquiali, purché il giudice abbia motivato l'affidabilita' della fonte
- La minaccia volta a ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale (es. debiti di gioco) puo' integrare il reato di estorsione; la qualificazione richiede valutazione motivata ma non e' per principio esclusa
- La presenza o il concorso di piu' soggetti nell'azione intimidatoria puo' integrare l'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3, e la relativa valutazione e' rimessa al giudice del merito se adeguatamente dedotta
- Per ritenere necessaria una misura detentiva (anche domiciliare) il giudice deve motivare il concreto pericolo di reiterazione, valutando la natura del credito, la biografia dell'indagato e le modalita' intimidatorie; per la custodia in carcere l'esclusione di misure meno afflittive richiede motivazione piu' stringente
- Le doglianze meramente reiterative delle stesse argomentazioni gia' esaminate e motivate dal giudice della cautela sono in genere improduttive in sede di legittimità
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e pagamento alla Cassa delle ammende)
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