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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40879/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato rituale promosso dalla concessionaria di scommesse ippiche contro le amministrazioni concedenti. Il collegio arbitrale aveva ritenuto violate alcune obbligazioni della P.A. nel rapporto concessorio, in particolare l'obbligo di garantire l'esclusiva territoriale e l'equilibrio contrattuale, condannando le amministrazioni al risarcimento del danno e regolando i rapporti economici conseguenti. La Corte d'appello, invece, ha dichiarato nullo il lodo ritenendo che la domanda coinvolgesse l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali, dunque una materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La società ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha sostenuto che le amministrazioni non avrebbero potuto dedurre solo in sede di impugnazione del lodo il superamento dei limiti della convenzione arbitrale, non avendo sollevato la relativa eccezione nel giudizio arbitrale; con il secondo ha contestato la qualificazione della domanda come volta a incidere su poteri autoritativi, sostenendo che essa riguardava invece la sproporzione tra le prestazioni convenzionali e l'inadempimento della P.A. alle obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio paritetico, specie quanto alla tutela dell'esclusiva e alla mancata attivazione di determinati canali e modalità di raccolta delle scommesse.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la questione della compromettibilità ad arbitri per riserva alla giurisdizione amministrativa integra una questione di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione del lodo. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il precedente delle Sezioni Unite secondo cui, nelle concessioni per scommesse ippiche, la domanda di risarcimento del danno per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del rapporto e per mancata attivazione di sistemi di raccolta delle scommesse attiene alla fase di attuazione del rapporto concessorio e all'inadempimento della P.A., non all'esercizio di poteri autoritativi. Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed è compromettibile in arbitrato rituale. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 817 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'eccezione di superamento dei limiti della convenzione arbitrale dovesse essere sollevata tempestivamente nel giudizio arbitrale; la Corte, però, qualifica la questione come di giurisdizione e quindi rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione del lodo

  • art. 829 c.p.c.

    art. 829, primo comma, nn. 1 e 3

    è evocato come norma sull'impugnazione per nullità del lodo, ma la Corte precisa che, quando viene in rilievo la riserva di giurisdizione al giudice amministrativo, la questione resta comunque di giurisdizione

  • art. 103, comma 1, Cost.

    richiamato come fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla tesi delle amministrazioni, ma la Corte esclude che la controversia ricada in tale ambito

  • art. 15 l. 1034/1971

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla giurisdizione/compromettibilità, senza che la Corte ne faccia una distinta applicazione decisoria

  • art. 5 l. 205/2000

    richiamato per sostenere la tesi della giurisdizione amministrativa esclusiva, ma la Corte applica il principio delle Sezioni Unite sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie di attuazione del rapporto concessorio

  • artt. 7 e 12 d.lgs. 104/2010

    richiamati dal ricorso in relazione al riparto di giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    richiamato dal ricorso a sostegno della devoluzione al giudice amministrativo

  • art. 2504-bis c.c.

    la Corte afferma che la fusione per incorporazione ha natura evolutivo-modificativa e che la società incorporante può validamente proseguire il giudizio avvalendosi della procura già rilasciata dall'incorporata

  • art. 375 c.p.c.

    menzionato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    riferito al secondo motivo, concernente la dedotta violazione delle regole di giurisdizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    riferito al primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a concessioni di servizi o attività economiche, occorre distinguere tra esercizio di poteri autoritativi della P.A. e fase di attuazione del rapporto convenzionale: solo nel primo caso può profilarsi la giurisdizione amministrativa, mentre nel secondo la lite appartiene al giudice ordinario.
  • La domanda di risarcimento del danno proposta dal concessionario per il venir meno dell'esclusiva territoriale o per il mancato rispetto di obbligazioni contrattuali della P.A. integra, di regola, una controversia sull'inadempimento del rapporto concessorio e non sull'esercizio di potestà autoritative.
  • La questione della compromettibilità in arbitrato rituale deve essere risolta alla luce del riparto di giurisdizione: se la lite appartiene alla giurisdizione ordinaria, essa può essere deferita agli arbitri; se invece è riservata al giudice amministrativo, la relativa limitazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione del lodo.
  • La fusione per incorporazione della parte processuale non estingue il rapporto sostanziale e processuale, ma determina una vicenda evolutivo-modificativa: la società incorporante può proseguire il giudizio con la procura rilasciata all'incorporata, salvo diversa disciplina specifica.
  • In sede di impugnazione del lodo, le censure che investono il riparto di giurisdizione non sono precluse dalla mancata eccezione nel procedimento arbitrale, perché la giurisdizione è questione rilevabile d'ufficio dal giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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