Sentenza n. 1234/2026 - Brescia, Sezione 1
per la dichiarazione di nullità, o per l'annullamento: 1. - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2023.23886 del 07.03.2023, ricevuta il 15.03.2023, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Comunicazione del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il prelievo imputato al ricorrente per il periodo 2004/05, oltre interessi dal 01.09.2005; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione descritta sub 1, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo e imputazione del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2004/2005, nonché gli atti connessi, compreso l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto la nullità o l’annullabilità della comunicazione AGEA con cui, dichiarando di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7700/2019, l’Amministrazione ha confermato sostanzialmente invariato il prelievo supplementare già imputato per la campagna 2004/2005. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, hanno denunciato la violazione e l’elusione del giudicato e del relativo effetto conformativo. La sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato gli atti impositivi e imposto il ricalcolo del prelievo secondo i criteri conformi ai regolamenti europei, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, censurando l’inattendibilità dei dati e l’alterazione del meccanismo di compensazione e riassegnazione. AGEA, invece, ha ritenuto non pertinenti le pronunce europee richiamate e ha affermato che il prelievo restava invariato in applicazione di una normativa nazionale diversa e non contraria al diritto unionale, reiterando così il contenuto dell’atto già annullato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondate le censure di violazione dell’effetto conformativo del giudicato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7700/2019 aveva annullato gli atti impositivi relativi alla campagna 2004/2005 e disposto il ricalcolo del prelievo in conformità ai criteri dei regolamenti europei, come interpretati dalla Corte di giustizia. Tale annullamento, avente efficacia retroattiva e natura autoesecutiva, ha definitivamente espunto gli atti dall’ordinamento, impedendo che essi potessero costituire il presupposto o il fondamento di successivi provvedimenti. La comunicazione impugnata non è quindi una mera integrazione degli atti precedenti, ma un nuovo atto sostanzialmente riproduttivo di quello annullato, adottato in elusione del giudicato. AGEA, inoltre, non ha rispettato i criteri conformativi imposti dal Consiglio di Stato, poiché ha confermato il prelievo senza procedere a un effettivo ricalcolo conforme al diritto unionale. Il Collegio ha dichiarato nulli gli atti impugnati, assorbendo gli ulteriori motivi. Nel nuovo esercizio del potere l’Amministrazione dovrà rispettare il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato e tenere conto della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, il cui art. 10-bis, comma 4, prevede l’inefficacia e la sostituzione delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92
secondo il quale, nel caso in cui uno Stato membro scelga di riassegnare, a fine campagna, le quote inutilizzate, la compensazione deve avvenire linearmente tra tutti i produttori che, producendo oltre la propria quota, hanno contribuito allo splafonamento nazionale, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore
Il criterio di compensazione e riassegnazione deve rispettare i criteri uniformi previsti dal diritto unionale e non può favorire prioritariamente categorie individuate unilateralmente dallo Stato membro.
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e devono essere sostituite secondo le modalità previste dalla disciplina sopravvenuta.
art. 8-ter l. n. 33/2009
È richiamato quale fondamento del Registro nazionale dei debiti nel quale AGEA aveva disposto l’aggiornamento connesso all’imputazione del prelievo.
sentenza Consiglio di Stato n. 7700/2019
Ha annullato gli atti impositivi relativi alla campagna 2004/2005 e imposto ad AGEA il ricalcolo del prelievo secondo criteri conformi ai regolamenti europei, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, producendo effetti retroattivi e autoesecutivi, elimina l’atto dall’ordinamento e impedisce che esso continui a costituire il presupposto o il fondamento di successivi provvedimenti amministrativi.
- Quando una sentenza di annullamento impone la riedizione del potere secondo criteri determinati, l’Amministrazione è vincolata dall’effetto conformativo del giudicato e non può limitarsi a riprodurre sostanzialmente l’atto annullato, qualificando l’intervento come mera integrazione o ricalcolo.
- È nullo per violazione o elusione del giudicato il nuovo atto con cui l’Amministrazione, pur dichiarando di dare esecuzione a una sentenza, ne nega in concreto la portata vincolante e conferma il risultato dell’atto precedentemente annullato.
- Il ricalcolo di un prelievo amministrativo deve rispettare i criteri conformativi stabiliti dal giudicato e le norme dell’Unione europea come interpretate dalla Corte di giustizia; l’Amministrazione non può sottrarsi a tali criteri mediante una diversa qualificazione della disciplina nazionale applicabile.
- Nel nuovo esercizio del potere successivo all’annullamento, l’Amministrazione deve considerare anche la disciplina normativa sopravvenuta applicabile alla rideterminazione richiesta dal giudicato.
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