Cassazione Penale, Sentenza n. 22005/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la statuizione sulla misura di sicurezza (libertà vigilata) adottata in sede di rinvio dalla Corte d'appello dopo annullamento della Cassazione per carenza di motivazione. Taib contesta insufficiente motivazione sulla sua pericolosità, lamentando che il GUP ha valorizzato soprattutto elementi investigativi, i precedenti e l'assenza di mezzi leciti senza considerare il tempo trascorso e i segnali di riabilitazione (diploma, permesso di soggiorno, matrimonio, figlia). El Gmiri deduce carenza motivazionale e mancata valutazione ad hoc della personalità e dei segni di distacco dagli ambienti delinquenziali (ammissione degli addebiti, patteggiamento). Entrambi ritengono che il giudice non abbia rispettato le indicazioni della sentenza rescindente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il GUP abbia fornito adeguata motivazione della misura di sicurezza, evidenziando l'imponente numero di cessioni in breve tempo, l'inserimento in un contesto criminale organizzato, la spiccata capacità a delinquere, i precedenti (per Taib) e l'assenza di risorse lecite o lavoro stabile come indici dell'attuale pericolosità sociale. Confermate le misure applicate in sede di rinvio: libertà vigilata per due anni a carico di Taib Jaouad e per un anno a carico di El Gmiri Mohsine. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 (destinatario non specificato nel testo).
Norme richiamate
misura di sicurezza della libertà vigilata (codice penale)
La misura facoltativa della libertà vigilata può essere applicata quando emerga, con motivazione adeguata, l'attualità della pericolosità sociale; il giudice deve valutare sia gli elementi del reato (es. numero e modalità delle cessioni) sia i profili personali (prevedendo segni di resipiscenza o la loro assenza)
Sentenza della Corte di Cassazione del 15 novembre 2022
La Cassazione aveva annullato la precedente pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla misura di sicurezza e aveva rinviato per nuovo giudizio; il giudice di rinvio è tenuto a fornire motivazione specifica sulla pericolosità attuale
principio di limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione del compendio probatorio
Le censure che chiedono una diversa valutazione delle emergenze processuali e del compendio probatorio sono inammissibili quando il giudice ha già esposto valutazioni logiche e congrue; la Corte non rivede meramente la valutazione fatta dal GUP se motivata
Massime di principio
- Per applicare una misura di sicurezza personale facoltativa (es. libertà vigilata) il giudice deve fornire motivazione concreta e specifica sull'attualità della pericolosità sociale, non limitandosi a enunciare la gravità del reato
- Elementi quali numero e ripetizione delle cessioni, inserimento in contesti criminali organizzati, precedenti penali e assenza di redditi leciti sono indici rilevanti per il giudizio di pericolosità
- Segnali di possibile riabilitazione (tempo trascorso, titolo di studio acquisito, permesso di soggiorno, legami familiari, scelta processuale come il patteggiamento) devono essere valutati dal giudice nella prognosi di pericolosità; tuttavia non escludono automaticamente la misura se il complesso probatorio indica persistenza del rischio
- Le impugnazioni basate su una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili se il giudice di merito ha fornito motivazione logica e coerente; il rimedio è la censura per carenza motivazionale, non la rinnovazione del giudizio di merito
- In situazioni analoghe, chi propone ricorso dovrà focalizzarsi su specifici vizi di motivazione (omissioni, illogicità, mancata valutazione di elementi rilevanti) piuttosto che su una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti
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