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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27428/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva stipulato un mutuo a medio-lungo termine per euro 152.000, assoggettato all'imposta sostitutiva dello 0,25% ai sensi del d.P.R. n. 601/1973, con traslazione dell'imposta sul mutuatario. L'operazione era collegata, secondo l'Amministrazione, a un acquisto immobiliare "prima casa" effettuato dalla moglie del mutuatario, con successiva rivendita dell'immobile prima del decorso di cinque anni. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi notificato un avviso di liquidazione recuperando l'imposta di registro al 2%, ritenendo che la decadenza dai benefici "prima casa" producesse anche la revoca dell'aliquota agevolata sul mutuo. Il contribuente ha impugnato l'avviso e, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse desunto apoditticamente, senza prova, che il mutuo fosse stato contratto per l'acquisto della casa; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, d.P.R. n. 601/1973, perché la norma sarebbe stata applicata a un mutuo non contratto per l'acquisto di un'abitazione; 3) falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, nota II-bis, tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986, e dell'art. 18, comma 3, d.P.R. n. 601/1973, sostenendo che nessuna norma prevedesse la revoca dell'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25% per il solo fatto della rivendita dell'immobile prima di cinque anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione di fatto e la valutazione del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, senza evidenziarne la radicale illogicità o la violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che, una volta accertato il collegamento tra mutuo e acquisto dell'immobile agevolato, la CTR aveva correttamente applicato l'art. 20, comma 4, d.P.R. n. 601/1973, che consente il recupero della differenza tra imposta sostitutiva agevolata e imposta nella misura ordinaria quando si verifica la decadenza dai benefici "prima casa" per alienazione dell'immobile entro cinque anni. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché la valutazione del fatto è stata effettuata mediante presunzioni ritenute legittime.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la nozione di presunzione; la Corte ribadisce che la presunzione è un procedimento logico dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; la Corte afferma che tale verifica, in cassazione, riguarda la correttezza della sussunzione dei fatti concreti sotto tali criteri.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il sindacato di legittimità sulle presunzioni è limitato alla verifica della corretta sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La mera prospettazione di una diversa lettura degli indizi non integra il vizio di motivazione, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ammissibile.

  • art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Individua i finanziamenti di medio o lungo termine cui si applica l'imposta sostitutiva.

  • art. 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Il comma 1 prevede l'imposta sostitutiva dello 0,25% per i finanziamenti di medio-lungo termine; il comma 3 prevede l'aliquota del 2% quando il finanziamento non si riferisce all'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze.

  • art. 2, comma 1, d.l. 3 agosto 2004, n. 220 conv. in l. 19 ottobre 2004, n. 257

    Interpreta la disciplina nel senso che l'aliquota del 2% si applica ai soli finanziamenti per acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili abitativi per i quali non ricorrono le condizioni della nota II-bis.

  • art. 20, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Prevede il recupero della differenza d'imposta sostitutiva e la sanzione quando, per alienazione dell'immobile entro cinque anni, si verifica la decadenza dai benefici "prima casa".

  • art. 1, comma 4, nota II-bis, tariffa parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dei benefici "prima casa" e della relativa decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è ammissibile solo se denuncia l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, non se si limita a proporre una diversa ricostruzione del fatto.
  • La presunzione semplice è un procedimento inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto; il controllo di cassazione sulla sua utilizzazione è limitato alla correttezza della sussunzione dei fatti concreti nei relativi requisiti legali.
  • La mera omissione di un singolo elemento indiziario o la prospettazione di un convincimento alternativo non integra, di per sé, vizio di motivazione rilevante in cassazione, salvo l'assoluta illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo.
  • Quando il finanziamento è collegato, anche in via presuntiva, all'acquisto di un immobile agevolato, la successiva decadenza dai benefici "prima casa" per alienazione infraquinquennale consente il recupero della differenza tra imposta sostitutiva agevolata e imposta ordinaria, secondo la disciplina specifica dell'art. 20, comma 4, d.P.R. n. 601/1973.
  • La disciplina dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui mutui di medio-lungo termine va letta in coordinamento con la normativa sui benefici "prima casa"; la revoca dell'agevolazione fiscale può discendere dalla decadenza dal beneficio sull'immobile quando il finanziamento sia riferibile a quell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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