Sentenza n. 3230/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere per quanto riguarda il ricorso introduttivo: la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 31.07.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti: l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Prefettura di Caserta 8 aprile 2026 recante diniego della istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, motivato dal superamento di 60 giorni dalla scadenza del permesso originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 31 luglio 2025 istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Con il ricorso principale aveva denunciato il silenzio inadempimento dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Caserta e chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, con fissazione di un termine per provvedere. Nelle more, l’amministrazione aveva adottato il diniego dell’8 aprile 2026, ritenendo tardiva l’istanza perché presentata oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso da convertire. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e il contrasto con la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui la domanda di conversione non deve necessariamente essere presentata durante la validità del permesso originario né entro 60 giorni dalla sua scadenza, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo per lavoro subordinato.
La decisione
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quanto al ricorso principale contro il silenzio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione aveva comunque concluso il procedimento, sebbene con esito negativo, realizzando l’utilità richiesta sotto il profilo dell’obbligo di provvedere. Quanto ai motivi aggiunti, li ha accolti ritenendo illegittimo il diniego. Il giudice ha richiamato l’orientamento consolidato, già condiviso dalla Sezione, secondo cui il mero superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non impedisce di per sé la conversione, quando siano provati i presupposti sostanziali del nuovo titolo: un contratto di lavoro idoneo ad assicurare adeguati mezzi di sostentamento, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero e l’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione. Il diniego è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate per la peculiarità degli interessi coinvolti. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200, oltre IVA e CPA, a carico dello Stato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo
La disposizione non impone che la domanda di conversione sia presentata durante la validità del permesso originario o entro 60 giorni dalla sua scadenza; il superamento del termine non è, da solo, ostativo, se risultano dimostrati i presupposti sostanziali del permesso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza breve quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base normativa per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Il sopravvenuto provvedimento espresso dell’amministrazione, anche se negativo, determina la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio quando realizza l’obbligo di concludere il procedimento; la legittimità sostanziale del provvedimento può essere contestata mediante motivi aggiunti.
- Il mero superamento del termine di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, di per sé, causa ostativa alla conversione in permesso per lavoro subordinato, né rende automaticamente tardiva l’istanza per il solo fatto che sia stata presentata oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo originario.
- La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato può essere riconosciuta quando, oltre alla domanda, siano dimostrati i presupposti sostanziali del nuovo titolo, tra cui un contratto di lavoro idoneo ad assicurare mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero e l’esito favorevole della procedura di attribuzione della quota di conversione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →