Cassazione Civile, Ordinanza n. 22406/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un ricorso per cassazione che, secondo quanto emerge dall'ordinanza, non risultava depositato dalla parte che lo avrebbe proposto. La parte intimata ha comunque depositato un controricorso e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del ricorso asseritamente notificatole. La Corte ha rilevato d'ufficio due profili di inammissibilità: anzitutto, la resistente aveva prodotto solo copia del ricorso ma non la relata di notificazione, sicché non era dimostrata l'effettiva proposizione del ricorso e quindi la legittimazione a reagire con controricorso finalizzato a far dichiarare l'improcedibilità; in secondo luogo, anche a voler ritenere provata la notificazione del ricorso, il controricorso era stato depositato ben oltre il termine applicabile, essendo intervenuto il deposito il 14 settembre 2022 a fronte di una notificazione del controricorso del 27 gennaio 2022, nel regime anteriore alla riforma dell'art. 370 c.p.c., che imponeva il deposito entro venti giorni. La resistente aveva quindi iscritto a ruolo il ricorso asseritamente notificato per ottenere una pronuncia di improcedibilità e le spese, ma in modo irrituale e tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso depositato dalla società resistente e, conseguentemente, ha ritenuto inammissibile anche l'iscrizione a ruolo del ricorso da essa effettuata. Ha inoltre osservato, in via gradata, che l'attività sarebbe stata comunque improcedibile per tardività del deposito rispetto al termine previsto dall'art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. È stato escluso ogni diritto della resistente alla liquidazione delle spese, poiché l'attività processuale svolta era irrituale. Il ricorso per cassazione, per come descritto, non risulta esaminato nel merito nell'ordinanza riportata.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
terzo comma; testo anteriore alla modifica operata dalla l. n. 149 del 2022
Il controricorso, nel regime previgente, doveva essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; la legittimazione della parte intimata a chiedere l'improcedibilità presuppone la prova della notificazione del ricorso. Nel regime successivo alla riforma il termine è di quaranta giorni.
art. 369 c.p.c.
Il deposito degli atti del ricorso è presupposto del procedimento di cassazione e la sua omissione può condurre all'improcedibilità.
art. 365 c.p.c.
Richiamato solo per indicare il difensore che aveva firmato digitalmente la copia del ricorso prodotta dalla resistente.
l. n. 53 del 1994
Richiamata in relazione alla produzione della relata di notificazione del controricorso effettuata dalla resistente.
l. n. 149 del 2022
Indicata come riforma che ha modificato il testo dell'art. 370 c.p.c., rilevante solo per precisare il regime temporale applicabile.
Massime di principio
- La parte intimata può depositare controricorso per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione omesso nel deposito solo se dimostra l'effettiva notificazione del ricorso medesimo, allegandone copia notificata; in mancanza, non è legittimata a chiedere una pronuncia su un'impugnazione di cui non risulta provata la proposizione.
- Nel procedimento di cassazione, il controricorso deve essere depositato entro il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; il deposito tardivo non consente di far valere validamente le ragioni difensive e l'eventuale interesse alla declaratoria di improcedibilità.
- L'iscrizione a ruolo del ricorso da parte del controricorrente è un'attività processuale strumentale all'esercizio del diritto di contraddire, ma presuppone il rispetto dei requisiti e dei termini stabiliti dalla legge processuale.
- La mera disponibilità di una copia del ricorso, anche se recante la firma digitale del difensore della controparte, non prova di per sé con certezza l'avvenuta notificazione, potendo tale copia provenire anche da scambi informali o trattative tra le parti.
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