Cassazione Penale, Ordinanza n. 34069/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 marzo 2026 della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4/2019, consistente nell’avere omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il godimento del reddito di cittadinanza. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’individuazione del nucleo familiare rilevante per il beneficio. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alle censure deducibili in cassazione nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti: la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata congrua. In particolare, la separazione consensuale omologata nel 2007 non dimostrava una diversa composizione del nucleo familiare, poiché il matrimonio non era stato sciolto e i certificati anagrafici attestavano la persistente convivenza dell’imputata con l’ex marito e il figlio; neppure la detenzione aveva determinato una modifica stabile del nucleo, trattandosi di allontanamento temporaneo, con periodi di licenza trascorsi nell’abitazione familiare. Il secondo motivo è stato disatteso perché la motivazione sull’aggravante della recidiva e sulla pena è stata ritenuta adeguata: la Corte territoriale aveva valorizzato la reiterazione e la protrazione delle condotte falsificatorie, i numerosi precedenti e la maggiore pericolosità, considerando la recidiva equivalente alle attenuanti generiche e adeguata la pena fissata dal primo giudice. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019
La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stata condannata alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 e 2 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il godimento del beneficio del reddito di cittadinanza.
La disposizione è stata applicata alla condotta di omissione di informazioni incompatibili con il godimento del reddito di cittadinanza.
art. 99 c.p.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto congruamente argomentato l'applicazione dell'aggravante, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione e la protrazione nel tempo delle condotte falsificatorie, sintomatiche di una maggiore pericolosità dell'imputata, gravata da numerosi precedenti penali dell'imputata, e ritenuto che il reato in contestazione sia indicativo di una significativa e maggiore inclinazione a delinquere e pericolosità.
Il testo riferisce l’applicazione della recidiva e la valutazione della maggiore pericolosità in relazione ai precedenti e alla reiterazione delle condotte; non indica espressamente l’articolo normativo.
art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito.
- La composizione del nucleo familiare rilevante ai fini del reddito di cittadinanza va valutata sulla base degli elementi concreti accertati, tra cui la persistenza del vincolo matrimoniale, le risultanze anagrafiche e la convivenza effettiva; un allontanamento temporaneo dovuto alla detenzione non determina di per sé una modifica stabile del nucleo.
- La motivazione sulla recidiva può fondarsi sulla reiterazione e protrazione delle condotte e sui precedenti penali, se tali elementi sono specificamente valorizzati in rapporto alla maggiore pericolosità e all’inclinazione a delinquere; la valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche e di adeguatezza della pena è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è accompagnata dal pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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