Cassazione Penale, Sentenza n. 32298/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pesaro del 16/11/2022 che aveva dichiarato non proseguibile l'azione penale e prosciolto l'imputato dalle accuse di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il ricorso denunciava principalmente la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), sostenendo che il G.u.p. aveva applicato la nuova versione dell'art. 420-quater c.p.p. introdotta dal d.lgs. 150/2022 (istituto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza), non ancora vigente al momento della pronuncia, invece della disciplina previgente che prevedeva la sospensione del processo; in sostanza si contestava l'applicazione di una norma non ancora in vigore e la conseguente illegittimità del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato: ha dichiarato che la novella dell'art. 420-quater non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza impugnata (l'entrata in vigore era differita al 30/12/2022) e che il G.u.p. ha esercitato un potere non attribuitogli applicando una disciplina non vigente, determinando un'"abnormità strutturale" del provvedimento. Inoltre la sentenza del G.u.p. risultava difforme anche rispetto ai requisiti stabiliti dalla versione nuova della norma (ad es. mancata indicazione del termine fino al quale proseguono le ricerche, avvertimenti da comunicare all'eventuale rintraccio ecc.). Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione per violazione della legge penale: il ricorso contestava l'erronea applicazione normativa da parte del G.u.p.
art. 420-quater, cod. proc. pen. (testo novellato e previgente)
La novella ha introdotto la "sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo" in luogo della sospensione; la Corte ha rilevato che il G.u.p. ha applicato la nuova formulazione prima della sua entrata in vigore, il che non è consentito
art. 420-quinquies, cod. proc. pen. (richiamato nei provvedimenti transitori)
Norma richiamata nella discussione sulle conseguenze procedurali della sospensione/proscioglimento; la corretta applicazione dipende dalla vigenza della novella
d.lgs. 150/2022, art. 23, comma 1, lett. e)
Novellazione dell'art. 420-quater c.p.p.; la Corte identifica nella disposizione il punto di partenza della modifica normativa oggetto di controversia
d.lgs. 150/2022, art. 99-bis (inserito dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. 30/12/2022 n.199)
Ha differito l'entrata in vigore della novella al 30/12/2022; la Corte sottolinea che tale differimento è stabilito dal legislatore e non può essere bypassato dal giudice
art. 89, comma 2, d.lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che regola l'applicazione della nuova disciplina nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore, sia stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater nel testo previgente; la Corte osserva che la transitorietà presuppone comunque l'entrata in vigore della novella
art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Richiamato nella sentenza come termine rilevante per la durata delle ricerche; la Corte segnala che la sentenza di non doversi procedere deve indicare fino a quale data vanno avanti le ricerche, anche in relazione al termine previsto da questa norma
Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022 (Cipolla)
Precedente richiamato che afferma che il giudice non può disapplicare un differimento temporale stabilito dal legislatore circa l'entrata in vigore di una norma
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni) e successive pronunce (Ksouri, Fenucci)
Giurisprudenza di legittimità richiamata sul principio secondo cui un provvedimento di fatto emesso senza potere attribuito costituisce abnormità e può essere annullato senza rimedio idoneo nello stesso sistema processuale
Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022 (Mataluni) e Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 (Timpani)
Precedenti utilizzati per confermare l'interesse concreto della parte pubblica ad impugnare provvedimenti difformi dalla legge processuale
Massime di principio
- Un giudice non può applicare una norma che non sia ancora entrata in vigore: va sempre fatta attenzione alla data di efficacia della novella e alle disposizioni che differiscono la vigenza (vacatio legis).
- Se la legge di riforma stabilisce una differita entrata in vigore, il giudice deve applicare la disciplina vigente alla data della pronuncia; l'applicazione anticipata della novella costituisce carenza di potere e può determinare l'annullamento per abnormità.
- Le disposizioni transitorie devono essere interpretate e applicate in relazione al momento di efficacia della norma: esse non autorizzano il giudice a sostituire la disciplina vigente prima dell'effettiva entrata in vigore.
- Quando la nuova norma impone contenuti formali obbligatori nella sentenza (es. indicazione del termine per le ricerche, avvertimenti per il rintraccio), la loro omissione può costituire elemento di illegittimità del provvedimento.
- La pubblica accusa ha interesse concreto ad impugnare provvedimenti che applichino erroneamente norme processuali o che siano formalmente incompleti, perché tali vizi incidono sull'ordine pubblico processuale.
- In presenza di un provvedimento emesso oltre le competenze attribuite dal sistema processuale (carenza di potere in astratto), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre il ritorno degli atti al giudice per le determinazioni conformi alla legge vigente.
- In casi analoghi occorre verificare: a) quale testo normativo era vigente alla data della decisione; b) se le disposizioni transitorie impongono modalità diverse; c) se la sentenza contiene tutti gli elementi prescritti dalla norma applicabile.
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