Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27470/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca con cui aveva stipulato un mutuo chirografario e acquistato 32.000 azioni, chiedendo che fossero dichiarati nulli il contratto di mutuo e il contratto di acquisto delle azioni, deducendo la violazione dei principi di buona fede e correttezza e delle regole di comportamento in materia di intermediazione finanziaria. Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria, il giudizio era stato riassunto anche nei confronti della banca cessionaria del compendio bancario. In appello erano stati respinti sia la censura contro l’improcedibilità delle domande verso la banca in l.c.a., sia la censura contro la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della banca cessionaria, oltre alla regolazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 83, comma 3, TUB, sostenendo che l’azione di nullità/annullamento non sarebbe soggetta alla disciplina concorsuale perché non preordinata a una pretesa verso la massa; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione per avere la Corte deciso nei confronti della banca cessionaria, nonostante contro di essa non fosse stata proposta alcuna domanda; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese in favore della banca cessionaria. La banca in l.c.a. ha proposto anche ricorso incidentale sulle spese, ritenute parametrate a un valore della causa inferiore a quello indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del cliente, ritenendo infondato il primo motivo: in caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, l’art. 83, comma 3, TUB preclude la proposizione o prosecuzione in via ordinaria di qualsiasi azione contro la banca in procedura, anche di mero accertamento, essendo le pretese del cliente da far valere nella sede concorsuale. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., non essendo stati riportati gli atti processuali necessari a verificare l’asserita ultrapetizione e risultando il terzo motivo privo di autonomia. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della banca in l.c.a., per analoghi difetti di specificità e perché volto a contestare un apprezzamento di fatto sul valore della controversia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra il ricorrente e la banca in l.c.a., mentre il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese alla banca cessionaria, ritenuta estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, T.U.B.

    Una volta aperta la liquidazione coatta amministrativa bancaria, non può essere promossa né proseguita alcuna azione nei confronti della banca in procedura, salvo le eccezioni previste; il divieto riguarda anche le domande di mero accertamento, non solo quelle di condanna.

  • art. 87 T.U.B.

    Richiamato come disposizione eccezionale che si colloca tra le ipotesi sottratte al divieto generale di azione in sede di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 88 T.U.B.

    Richiamato come disposizione eccezionale che si colloca tra le ipotesi sottratte al divieto generale di azione in sede di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 89 T.U.B.

    Richiamato come disposizione eccezionale che si colloca tra le ipotesi sottratte al divieto generale di azione in sede di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 92, comma 3, T.U.B.

    Richiamato come eccezione al divieto generale di promuovere o proseguire azioni contro la banca in liquidazione.

  • art. 92, comma 6, T.U.B.

    Consente l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, incluse quelle sulla cancellazione della società e sul deposito dei libri sociali; è richiamato per escludere un possibile ritorno in bonis rilevante ai fini della proponibilità dell’azione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della censura di ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della censura di ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese nei confronti della banca cessionaria, in ragione della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti; la sua violazione impedisce il controllo sulla denunciata ultrapetizione e preclude l’esame diretto degli atti.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di un precedente conforme.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone chiarezza e sinteticità, con trascrizione essenziale degli atti necessari alla censura.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2015

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il criterio di liquidazione delle spese.

  • art. 6, D.M. n. 55/2015

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il criterio di liquidazione delle spese.

  • art. 3, D.L. n. 99/2017

    Richiamato per delimitare i rapporti trasferiti alla banca cessionaria nel contesto della cessione delle banche venete.

  • art. 3.1.4 del contratto di cessione

    Richiamato per affermare che le operazioni impugnate non rientravano nei rapporti trasferiti alla banca cessionaria.

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato nel riferimento a un precedente relativo alla nullità di contratti di mutuo per violazione del divieto di assistenza finanziaria.

Massime di principio

  • In caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca, il divieto di promuovere o proseguire azioni contro l’ente in procedura opera in senso ampio e riguarda anche le domande di mero accertamento, quando esse mirano a incidere sulle pretese del cliente verso la massa.
  • Il cliente che intenda far valere crediti restitutori o risarcitori derivanti da rapporti bancari con un ente in liquidazione coatta amministrativa deve attivare la tutela nella sede concorsuale di verifica del passivo; il giudizio ordinario è precluso salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di ultrapetizione richiede la trascrizione essenziale degli atti processuali rilevanti, perché solo così il giudice di legittimità può verificare se il decisum abbia effettivamente ecceduto il petitum o la causa petendi.
  • La deduzione della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese non può fondarsi su una mera contestazione alternativa del risultato, ma deve censurare in modo specifico il titolo della soccombenza o il criterio legale applicato.
  • La banca cessionaria del compendio aziendale non risponde automaticamente di ogni rapporto facente capo alla banca originaria in liquidazione, ma solo dei rapporti effettivamente trasferiti secondo la disciplina della cessione e del relativo contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.