Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28922/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/12/2023 che aveva disposto l'isolamento diurno per un anno. Denunciava nullità assoluta del procedimento di esecuzione per mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale al co-difensore avv. Leopoldo Perone, nominato il 7/10/2022, violando gli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. e l'art. 666, comma 4. Inoltre censurava il rigetto dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, ritenendo necessaria la partecipazione del difensore di fiducia e del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha accertato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 28/09/2023 indicava come difensori V. Sguera e D. Dello Iacono; la nomina del co-difensore L. Perone risultava successiva al decreto e riferibile a un diverso procedimento (n. 2) indirizzato alla Corte d'appello di Napoli, non risultando collegabile con certezza al procedimento esecutivo dinanzi alla Corte di assise di Benevento. Quanto all'impedimento del difensore, la Corte ha ritenuto che l'istanza di rinvio non soddisfacesse i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per configurare un impedimento assoluto (non era dimostrata l'impossibilità di nominare un sostituto e non erano adeguatamente motivate le ragioni essenziali della presenza). Anche se fosse sussistita omissione di notifica a un difensore, la giurisprudenza consolidata prevede che si tratti di una nullità a regime intermedio (incide sull'assistenza ma non è automaticamente nullità assoluta) e, in ogni caso, non è dimostrato il pregiudizio al contraddittorio. Ha altresì ricordato che, seppure esista orientamento recente che applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. anche ai procedimenti di esecuzione, la richiesta difensiva non rispettava i requisiti per l'accoglimento. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La norma è stata invocata per sostenere il diritto all'assistenza difensiva; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica a un difensore incida sull'assistenza ma non configuri automaticamente una nullità assoluta se non sussiste il pregiudizio al contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen., comma 1

    Riferita alle nullità processuali; la Corte ha qualificato l'omessa notifica come nullità di grado intermedio non elencata tra le nullità assolute tassative previste dall'art. 179.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 4

    Norma che disciplina il procedimento di esecuzione e la celebrazione dell'udienza camerale; il ricorrente sosteneva che la presenza del difensore era necessaria ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha valutato che la nomina del co-difensore non era riferibile con certezza al medesimo procedimento.

  • art. 420-ter cod. proc. pen., comma 5

    Disciplina l'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale. La Corte ha ricordato i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (comunicazione tempestiva, motivazione specifica, assenza di altro codifensore e impossibilità di nominare un sostituto) e ha osservato che, pur essendo stato affermato in giurisprudenza l'ambito di applicazione anche ai procedimenti di esecuzione, nel caso concreto l'istanza non soddisfaceva tali requisiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per compensare le spese a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La mancata notifica al singolo difensore normalmente configura una nullità a regime intermedio: è necessario valutare il pregiudizio concreto al contraddittorio prima di dichiarare nullità assoluta.
  • La nomina tardiva di un difensore dopo il decreto di fissazione dell'udienza non può essere automaticamente retroattiva rispetto al procedimento: occorre verificare specificamente a quale procedimento si riferisca la nomina.
  • Perché l'impedimento per concomitante impegno professionale dia diritto automatico al rinvio ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, è necessario che il difensore soddisfi tutti i requisiti giurisprudenziali (segnalazione tempestiva, motivazione dell'essenzialità della sua partecipazione, assenza di altro codifensore e impossibilità di nominare un sostituto).
  • Nei procedimenti di esecuzione l'organo giudicante può nominare un difensore d'ufficio per sopperire all'assenza del difensore di fiducia; questo elemento può influire sulla valutazione del pregiudizio derivante da omissioni di notifica o impedimenti difensivi.
  • La Corte di cassazione, quando valuta motivi processuali specifici, può svolgere un esame ex actis della regolarità procedurale e verificare direttamente la correttezza delle decisioni in rito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.