Cassazione Penale, Ordinanza n. 08096/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata, soggetto non più legittimato a proporre ricorso per cassazione dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato, per quanto rilevante in sede di legittimità, la decisione di primo grado di condanna per il delitto di rapina. Il ricorso non conteneva censure di merito, ma era trattato in rito: la Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente da soggetto non legittimato, poiché la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha soppresso la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Da ciò è derivata l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
trattato senza formalità di procedura
La trattazione senza formalità è stata disposta perché il ricorso proveniva da soggetto non legittimato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
La norma, come riformulata dalla legge n. 103 del 2017, non consente più la proposizione personale del ricorso per cassazione.
L. n. 103 del 2017
La riforma ha soppresso la possibilità di proporre personalmente ricorso in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte non abilitata secondo le forme di legge; la sua proposizione determina inammissibilità.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione formale del ricorrente, la Corte può definirlo senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diverse ipotesi, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →