Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - quanto al ricorso principale A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 1249 del 1° luglio 2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i laboratori dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. Gara n. 2024-099-BAS.”, nella parte in cui viene disposto, con riferimento al lotto n. 1, di aggiudicare la gara alla Roche Diagnostics s.p.a.; B) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i verbali del Seggio di gara del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024, 4 novembre 2024; i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2024, delle sedute riservate del 27 novembre 2024, 19 dicembre 2024, 27 gennaio 2025, 13 febbraio 2025, 3 marzo 2025, 17 marzo 2025, 31 marzo 2025 e 16 aprile 2025, nelle quali la Commissione ha valutato le offerte tecniche e provveduto ad attribuire i punteggi qualità; il verbale della seduta del 17 aprile 2025, con cui la Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura della busta economica; i verbali del RUP delle sedute del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025, di verifica di congruità delle offerte; nella parte in cui ammettono Roche Diagnostics s.p.a. e Siemens Healthcare s.r.l. alla procedura di gara e ne hanno determinato, rispettivamente, la prima e la seconda posizione in graduatoria; C) della lex specialis di gara e in specie dell’art. 7.1 del capitolato speciale, dell’art. 15 del disciplinare di gara, dei chiarimenti n. 46 - ID 186143377, ove interpretati in senso favorevole all’ammissione di Roche e di Siemens; D) della nota dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana prot. n. 69436/25 del 23 luglio 2025, se interpretata nel senso di negare alla ricorrente l’esibizione di documenti confluiti nel fascicolo costituito per la valutazione delle offerte presentate in gara; nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera ULSS n. 7 Pedemontana, previo accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione in capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con la ricorrente medesima il contratto, per la dichiarazione della decadenza della controinteressata Roche dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, per il subentro nel contratto dichiarato inefficace, per la condanna dell’amministrazione, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni e, in ulteriore subordine, qualora non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno a favore della ricorrente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio; nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera ULSS n. 7 Pedemontana ad esibire gli eventuali ulteriori documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 23 luglio 2025; - quanto al ricorso per motivi aggiunti dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riferimento alla mancata esclusione della controinteressata Siemens alla gara; - quanto al ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Roche Diagnostics s.p.a. degli atti e provvedimenti di ammissione della ricorrente principale alle fasi di gara relative al lotto n. 1 nonché agli atti di valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla medesima ricorrente principale ai fini della sua utile collocazione in graduatoria e segnatamente: A) di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ovvero i verbali del Seggio di gara delle sedute del 18 settembre 2024 (n. 1), 20 settembre 2024 (n. 2), 4 ottobre 2024 (n. 3), 4 novembre 2024 (n. 4), nonché i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2024 e successivamente modificata con deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025, relativi alle sedute del 27 novembre 2024 (n. 1), 19 dicembre 2024 (n. 2), 27 gennaio 2025 (n. 3), 13 febbraio 2025 (n. 4), 3 marzo 2025 (n. 5), 17 marzo 2025 (n. 6), 31 marzo 2025 (n. 7) e 16 aprile 2025 (n. 8), nella parte in cui la Commissione, relativamente al lotto n. 1, non ha disposto l’esclusione della ricorrente principale, procedendo invece all’apertura della busta contenente la sua offerta tecnica, insieme a quelle degli altri operatori economici ammessi, e alla successiva erronea verifica e/o valutazione della stessa; B) di ogni ulteriore verbale delle sedute e relativi allegati, limitatamente e con particolare riferimento alla parte in cui, in relazione al lotto n. 1, sono state riportate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’attribuzione dei punteggi di qualità e dei punteggi tecnici definitivi, con riguardo alla posizione della ricorrente principale; C) del verbale della seduta in cui la Commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, limitatamente alla parte in cui non è stata esclusa ed è stata invece valutata l’offerta della ricorrente principale in relazione al lotto n. 1; D) del verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 17 aprile 2025, relativa all’apertura delle offerte economiche, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 1, il Presidente ha preso atto che tutte le offerte tecniche delle ditte partecipanti hanno ottenuto il punteggio minimo di 42/70 punti e non ha disposto l’esclusione della ricorrente principale, ammettendola alla fase di apertura delle buste economiche; E) della proposta di aggiudicazione e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito, limitatamente alla parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa, è stata collocata in graduatoria e la sua offerta tecnica è stata comunque valutata ai fini dell’aggiudicazione definitiva, con riferimento al lotto n. 1; F) della deliberazione del direttore generale n. 1249 del 1° luglio 2025, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 1, l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana non ha escluso la ricorrente principale e ne ha disposto la collocazione in graduatoria, valutandone l’offerta tecnica; G) della lex specialis e, in particolare, dell’art. 7.1 del capitolato speciale, degli artt. 16 e 17 del disciplinare di gara, dei chiarimenti n. 46 - ID 186143377, ove interpretati in senso favorevole all’ammissione della ricorrente principale; H) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 della gara per l’affidamento di sistemi diagnostici in favore di Roche Diagnostics, con gli atti di gara presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente Abbott ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1, chiedendo l’esclusione di Roche, prima classificata, e di Siemens, seconda classificata, nonché l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto eventualmente stipulato, l’inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno e l’accesso a ulteriore documentazione. Il primo motivo riguardava Roche: secondo Abbott, l’offerta non avrebbe rispettato i requisiti minimi dell’art. 7.1 del capitolato, poiché un reattivo non sarebbe stato validato per l’analizzatore proposto; il layout del sistema WASP sarebbe stato collocato al di fuori dell’area ammessa; il progetto non avrebbe indicato adeguatamente la collocazione del sistema Kryptor; la soluzione avrebbe utilizzato due unità preanalitiche distinte anziché un’unica piattaforma con unico punto di accesso. In via subordinata, Abbott ha contestato la lex specialis e i chiarimenti ove interpretati in senso favorevole all’ammissione di Roche. Il secondo motivo riguardava Siemens: la funzione di smistamento delle provette, affidata al modulo IOX, avrebbe avuto una produttività di soli 600 campioni all’ora, inferiore al requisito minimo di 1.000 provette/ora; inoltre, Siemens avrebbe ricevuto erroneamente il punteggio per le funzionalità aggiuntive. Con i motivi aggiunti Abbott ha dedotto l’omessa prova della conformità CE-IVD e della compatibilità tra un reattivo UIBC e l’analizzatore Atellica offerto da Siemens, sostenendo che tale carenza imponesse l’esclusione. Roche ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittima ammissione di Abbott per la presunta violazione dei requisiti relativi all’unico punto di accesso, alla gestione dei tamponi molecolari, alla validazione di alcuni reagenti e al formato dell’offerta economica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha esaminato prioritariamente le censure contro Siemens, poiché Abbott era terza classificata e, anche in caso di esclusione di Roche, avrebbe dovuto superare Siemens per conseguire l’aggiudicazione. Quanto alla produttività, il Collegio ha interpretato l’art. 7.1 nel senso che il requisito di 1.000 provette/ora riguarda complessivamente le fasi di check-in, stappatura e smistamento, non ciascuna funzione isolatamente. Il limite di 600 provette/ora riguardava un modulo opzionale di orientamento dei codici a barre, distinto dall’attività di sorting e non imposto dalla lex specialis; il modulo IOX risultava invece accreditato di una produttività di 1.000 campioni/ora. È stata respinta anche la censura relativa alla conformità CE-IVD: il capitolato imponeva che ciascun componente del dispositivo diagnostico in vitro fosse conforme alla normativa europea, munito di marcatura CE e clinicamente validato secondo la destinazione d’uso del fabbricante, ma non richiedeva una certificazione riferita alla specifica combinazione tra reagente e analizzatore. Quanto a Roche, il TAR ha escluso la violazione relativa al reattivo, per le medesime ragioni. Ha inoltre ritenuto conforme il layout del sistema WASP, poiché la planimetria individuava un’area di laboratorio più ampia comprendente anche il locale 1106; ha ritenuto sufficientemente indicata la collocazione del sistema Kryptor, strumento stand alone di dimensioni contenute e non essenziale ai fini dei requisiti minimi; ha infine ritenuto rispettato il requisito dell’unico punto di accesso, da intendersi, alla luce del chiarimento n. 46, come unica area funzionale di accesso all’automazione entro uno spazio limitato, non come unica unità preanalitica o unico punto fisico di carico. La censura subordinata contro la lex specialis e i chiarimenti è stata ritenuta pretestuosa, dovendosi privilegiare l’interpretazione letterale e conforme al favor partecipationis. Il ricorso incidentale di Roche è divenuto improcedibile dopo il rigetto del ricorso principale. Il TAR ha inoltre sanzionato Abbott e l’Azienda ULSS con euro 3.000 ciascuna per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. Abbott è stata condannata alle spese di lite: euro 2.000 in favore dell’Azienda ed euro 5.000 in favore di Roche, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7.1 del capitolato speciale

    Tutti i sistemi analitici nuovi di fabbrica offerti dovranno avere un livello tecnologico avanzato correlato alle necessità dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, idonei all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e, qualora classificati secondo la loro destinazione d’uso come Dispositivi Diagnostici in Vitro, dovranno essere conformi alla Direttiva CE 98/79 – D.Lgs. 332/00 e rispondenti alle norme tecniche CEI vigenti o a equivalenti norme europee.

    La clausola richiede la conformità normativa, la marcatura CE e la validazione clinica di ciascun componente del dispositivo diagnostico in vitro secondo la destinazione d’uso del fabbricante, senza imporre una certificazione riferita alla specifica combinazione tra reagente e analizzatore.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    La previsione relativa alle funzionalità aggiuntive non è stata ritenuta violata, poiché l’offerta di Siemens rispettava il requisito tecnico minimo di produttività.

  • artt. 1362-1365 c.c.

    Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

    Le regole civilistiche sull’interpretazione contrattuale si applicano analogicamente all’interpretazione del capitolato, con gli adattamenti necessari alla natura pubblicistica dell’atto; nel settore dei contratti pubblici assume rilievo primario il criterio letterale, coordinato con il favor partecipationis.

  • Regolamento (UE) 2017/746, art. 2, n. 2

    Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano.

    La definizione valorizza il carattere funzionale del dispositivo diagnostico in vitro e non impone di identificare necessariamente il dispositivo con una specifica combinazione integrata di apparecchiature e reagenti.

  • art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a.

    Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti [...] può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato.

    La sanzione per il superamento dei limiti dimensionali tutela il buon funzionamento del processo, è distinta dalle spese di lite e può essere applicata anche a una parte non soccombente; il superamento dei limiti di pagine consente di presumere il superamento del limite di caratteri, salvo prova contraria della parte.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

    Il principio di sinteticità impone alle parti una redazione proporzionata e collaborativa degli atti processuali e può incidere sulla regolazione delle spese.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna alle spese ha funzione compensativo-ripristinatoria e si fonda sulla soccombenza; può cumularsi con la sanzione prevista dall’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della lex specialis di una gara pubblica si applicano analogicamente le regole degli artt. 1362-1365 c.c., con prevalenza del criterio letterale e sistematico; in presenza di un’ambiguità effettiva deve essere preferita l’interpretazione che assicura la più ampia partecipazione, soprattutto quando l’alternativa comporti l’esclusione dell’offerta.
  • Un requisito tecnico che imponga una produttività minima per più fasi operative elencate congiuntamente deve essere interpretato, in mancanza di diversa e chiara previsione, come riferito alla capacità complessiva del sistema nelle fasi richieste, non necessariamente alla capacità autonoma di ciascun modulo o funzione.
  • Quando la lex specialis richiede la conformità dei dispositivi diagnostici in vitro alla normativa di settore, la marcatura CE e la validazione clinica devono riguardare i singoli componenti secondo la destinazione d’uso del fabbricante; non può essere imposta, in via interpretativa, un’ulteriore certificazione della specifica combinazione tra reagente e analizzatore se il capitolato non la prevede espressamente.
  • Il requisito dell’“unico punto di accesso” all’automazione può essere soddisfatto dalla presenza di un’unica area funzionale di accesso entro uno spazio limitato, anche mediante più unità preanalitiche contigue, quando la lex specialis e i chiarimenti della stazione appaltante non richiedano un’unica unità fisica o un unico punto di carico.
  • La sanzione per il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti processuali è autonoma rispetto alle spese di lite, tutela il buon funzionamento della giustizia amministrativa e può essere irrogata anche alla parte non soccombente; le spese, invece, restano regolate secondo il principio di soccombenza.
  • In una gara, il concorrente terzo classificato non può conseguire l’aggiudicazione mediante la sola contestazione dell’aggiudicatario, se non dimostra anche l’illegittimità dell’ammissione o della posizione del concorrente secondo classificato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.