Sentenza n. 4097/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento di conclusione del procedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, notificato all’operatore economico in data 16.05.2025 – Fascicolo USAN/4132/2024/sd; 2) della comunicazione di avvio del procedimento del 11.11.2024 – Fascicolo 4132/2024; 3) per quanto occorra e/o in via derivata della comunicazione del Comune di Ostuni, acquisita al protocollo ANAC n. 105786 del 16.09.2024 di segnalazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico e del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione; 4) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare degli atti istruttori posti alla base del provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento e annotazione nel Casellario Informatico della risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento, nonché gli atti presupposti e la segnalazione della stazione appaltante
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione ANAC relativa alla risoluzione del contratto stipulato con il Comune per interventi di dragaggio e gestione dei sedimenti nel porto turistico, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8, comma 2, lettera a), e 17, comma 2, del regolamento ANAC sul Casellario. Ha lamentato carenza di motivazione sull'utilità della notizia annotata e sul nesso tra il fatto segnalato e la perdita di affidabilità, nonché eccesso di potere per omessa considerazione delle proprie difese. In particolare, ha sostenuto che le difficoltà esecutive fossero riconducibili alle vicende del cantiere, alla sostituzione tardiva e asseritamente inadeguata del direttore dei lavori e all'incremento dei costi, contestando quindi la legittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 50/2016. L'impresa ha inoltre dedotto che ANAC non avrebbe adeguatamente considerato la mancata sostituzione del direttore dei lavori, il temporaneo svolgimento delle funzioni da parte del RUP e l'aumento del corrispettivo risultante dal nuovo computo metrico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientri tra le notizie inconfutabilmente annotabili nel Casellario e che, per tali fatti, l'obbligo di motivare specificamente l'utilità dell'annotazione sia attenuato, poiché l'utilità è stata già valutata dal legislatore. ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione, l'esistenza dei fatti e la loro utilità rispetto alle finalità del Casellario, ma non può accertare nel merito la fondatezza dell'inadempimento, né sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice ordinario competente sulla controversia contrattuale. L'Autorità deve tuttavia assicurare completezza espositiva, dando conto sinteticamente delle contrapposte ricostruzioni e dell'eventuale contenzioso. Nel caso concreto, l'annotazione riportava le posizioni delle parti e la segnalazione non era manifestamente infondata: la determina comunale riferiva plurimi e reiterati inadempimenti agli ordini di servizio, mentre le contestazioni dell'impresa apparivano generiche e richiedevano un'istruttoria tecnica complessa. Le questioni relative all'imputabilità e alla gravità dell'inadempimento, alle difficoltà del cantiere e alla competenza del direttore dei lavori devono essere esaminate dal giudice ordinario e non da ANAC. Il TAR ha inoltre rilevato che l'impresa non aveva prodotto gli ordini di servizio, le proprie repliche alle contestazioni e gli esiti del contenzioso civile, pur trattandosi di documenti nella sua disponibilità. La sentenza di rigetto ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016
ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici e stabilisce le ulteriori informazioni utili alla tenuta del Casellario, alla verifica dei gravi illeciti professionali, all'attribuzione del rating di impresa e al conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
La norma attribuisce ad ANAC il potere di gestire il Casellario e di individuare le informazioni utili, compresa la notizia di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 50/2016
È richiamato quale parametro funzionale del Casellario per la verifica dei gravi illeciti professionali.
art. 8, comma 2, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
La sezione B contiene, tra l'altro, le notizie relative a provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.
La risoluzione contrattuale per grave inadempimento costituisce fattispecie annotabile anche quando sia stata impugnata giudizialmente.
art. 108 d.lgs. n. 50/2016
È la disposizione ai sensi della quale il Comune ha adottato il provvedimento di risoluzione contrattuale; la legittimità e la fondatezza della risoluzione non spettano ad ANAC, ma alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice ordinario.
art. 97 Cost.
È invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
È richiamato nel quadro del dovere amministrativo di definire il procedimento e della nozione di manifesta infondatezza della segnalazione; quest'ultima ricorre solo quando la questione decisiva emerga immediatamente dagli atti senza complesse istruttorie.
Massime di principio
- La risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento rientra tra le notizie annotabili nel Casellario Informatico anche se contestata in sede giudiziale; per tali fatti l'obbligo di motivare specificamente l'utilità dell'annotazione è attenuato, poiché la rilevanza della notizia è stata già valutata dal legislatore.
- Nel procedimento di annotazione, ANAC deve verificare l'effettiva esistenza dei fatti segnalati, la loro non manifesta infondatezza e l'utilità della notizia rispetto alle finalità del Casellario, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice ordinario nell'accertamento della gravità, dell'imputabilità e della fondatezza dell'inadempimento contrattuale.
- La manifesta infondatezza della segnalazione, che impone l'archiviazione, sussiste soltanto quando una questione di fatto o di diritto decisiva emerga immediatamente dagli atti, mediante una prova documentale chiara o l'applicazione inequivocabile di una norma o di un principio non suscettibile di bilanciamento, senza necessità di complesse indagini istruttorie o valutazioni tecniche.
- L'annotazione deve assicurare una rappresentazione completa e imparziale della vicenda, dando sinteticamente conto delle contrapposte ricostruzioni della stazione appaltante e dell'operatore economico e dell'eventuale contenzioso pendente, senza che ANAC debba decidere quale versione dei fatti sia fondata.
- Le contestazioni dell'operatore economico relative a difficoltà esecutive, responsabilità della stazione appaltante, competenza dei tecnici e imputabilità dell'inadempimento, quando richiedono un'istruttoria tecnica articolata, non dimostrano la manifesta infondatezza della segnalazione e devono essere esaminate dal giudice competente sulla controversia contrattuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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