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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento, ai fini IVA, IRPEG/IRES e IRAP, del costo e della detrazione IVA relativi a una fattura del 30 giugno 2003, emessa da Z. S.p.A. per un imponibile di 1.000.000 di euro e IVA di 200.000 euro. L'Amministrazione riteneva l'operazione oggettivamente inesistente, perché la fattura descriveva genericamente strutture mobili, non individuate né coerenti con la contabilizzazione come oneri pluriennali su beni di terzi, mentre il complesso immobiliare era stato successivamente acquisito tramite leasing. La contribuente sosteneva invece che la fattura rappresentasse un'integrazione del prezzo di acquisto dell'immobile, effettivamente pagata. La società contestava inoltre la tardività degli accertamenti per gli anni 2003 e 2004, la violazione delle regole sull'accertamento con adesione per l'anno 2007 e l'errata ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ritenendo pregiudiziale la decisione sull'anno 2003 rispetto agli anni successivi. Ha rigettato il ricorso relativo all'annualità 2010 e ha rigettato, nel ricorso principale relativo agli anni 2003-2009, il primo, il terzo e il quarto motivo. In particolare, ha ritenuto inammissibile la censura sulla decadenza degli accertamenti, perché la questione non era stata riproposta in appello, e ha confermato che l'Ufficio aveva fornito elementi indiziari sufficienti sull'inesistenza dell'operazione, spettando poi alla contribuente dimostrare concretamente l'effettività e l'inerenza del costo; il solo pagamento della fattura e la regolarità contabile non erano sufficienti. È stato invece accolto il secondo motivo relativo all'anno 2007: l'istanza di adesione presentata prima della notifica dell'avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, non consumava la possibilità di presentare una nuova istanza dopo la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 6, comma 2, né produceva effetti sospensivi. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente all'anno 2007, con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà riesaminare il merito e la questione di ammissibilità dell'appello, oltre alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro i termini previsti dalla legge, salvo il raddoppio in presenza dei presupposti per la denuncia penale.

    La censura della contribuente sulla decadenza è stata dichiarata inammissibile perché la relativa eccezione, respinta in primo grado, non era stata specificamente riproposta in appello.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 6

    Il contribuente può chiedere la formulazione della proposta di accertamento dopo accessi, ispezioni o verifiche; dopo la notifica dell'avviso, può presentare istanza di accertamento con adesione, con sospensione del termine di impugnazione per novanta giorni.

    L'istanza presentata prima dell'avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, non determina la sospensione dei termini e non impedisce una successiva istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2. La preclusione opera solo se l'Ufficio ha previamente notificato uno specifico invito a comparire ai sensi dell'art. 5.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso contro l'atto tributario deve essere proposto entro il termine di legge, salvo sospensioni previste.

    Il termine di impugnazione dell'avviso decorre secondo le regole ordinarie, ma può essere sospeso per novanta giorni dalla tempestiva istanza di adesione presentata dopo la notifica dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello.

    La parte vittoriosa in primo grado non deve necessariamente proporre appello incidentale sulle eccezioni respinte o assorbite, ma deve riproporle espressamente; altrimenti si intendono rinunciate e non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di costi dedotti e IVA detratta, il contribuente deve provare esistenza, natura, inerenza, competenza e congruità del costo. Se l'Ufficio contesta l'inesistenza dell'operazione, deve prima fornire elementi, anche indiziari, a sostegno della contestazione; quindi spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della deduzione o detrazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È denunciabile l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti. Non è sufficiente lamentare che il giudice abbia valutato male le prove o non abbia esaminato argomentazioni difensive.

  • Art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite.

    Il principio è stato applicato anche a decisioni relative ad annualità fiscali diverse ma collegate, quando la decisione sull'annualità pregiudiziale può influire sugli accertamenti successivi.

Massime di principio

  • Chi deduce un costo o detrae l'IVA deve conservare e produrre documentazione concreta che identifichi i beni o servizi, ne dimostri l'effettiva acquisizione, l'inerenza all'attività e la coerenza con la contabilizzazione. La sola fattura, il pagamento tracciabile e la registrazione contabile non sono normalmente sufficienti.
  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come inesistente, deve indicare elementi probatori o indiziari specifici e concordanti. Una volta superata tale soglia, il contribuente deve fornire una prova positiva e dettagliata della reale operazione e della sua corretta qualificazione fiscale.
  • La descrizione della fattura deve essere coerente con i contratti, la consegna dei beni, la contabilizzazione e la concreta struttura dell'operazione. Contraddizioni tra questi elementi possono giustificare il disconoscimento del costo e dell'IVA.
  • Nel procedimento di accertamento con adesione, un'istanza presentata prima della notifica dell'avviso, dopo una verifica, non sospende il termine per impugnare e non impedisce una nuova istanza dopo la notifica dell'avviso, salvo che vi sia stato uno specifico invito a comparire dell'Ufficio ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.
  • Le eccezioni respinte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello dalla parte che intende conservarle; la mancata riproposizione può impedirne l'esame in cassazione.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali estremi o l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

Testo integrale

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