Sentenza n. 884/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: - della determinazione n. 1235 del 26 marzo 2026 (prot. int. n. 34120), a firma del Direttore del Servizio infrastrutture e patrimonio di Laore Sardegna con cui è stato approvato il verbale n. 3 del 26 marzo 2026 della Commissione per la valutazione delle domande ed è stata, in pari tempo, approvata la graduatoria definitiva e aggiudicata definitivamente l'assegnazione in concessione delle fasce frangivento di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna, situate nell'agro dei Comuni di Alghero, Olmedo e Sassari, alla “Ditta Ardu Gian Nicola”, con sede legale in Allai (OR); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare: i) della determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture e patrimonio di Laore Sardegna n. 358 del 3 febbraio 2026 (prot. int. n. 13568), con cui sono stati approvati i verbali n. 1 del 13 gennaio 2026 e n. 2 del 13 gennaio 2026 della Commissione per la valutazione delle domande ed è stata, in pari tempo, approvata la graduatoria provvisoria e individuata quale aggiudicataria provvisoria dell'assegnazione in concessione delle fasce frangivento la “Ditta Ardu Gian Nicola” nonché la relativa comunicazione al ricorrente del 4 febbraio 2026; ii) dei verbali n. 1 del 13 gennaio 2026, n. 2 del 13 gennaio 2026 e n. 3 del 26 marzo 2026 della Commissione per la valutazione delle domande; - nonché, “ove occorrer possa”, del Bando per l'assegnazione in concessione delle fasce frangivento di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna situate nell'agro dei Comuni di Alghero, Olmedo e Sassari e della Determinazione del Direttore del servizio infrastrutture e patrimonio di Laore Sardegna n. 3838 del 3 novembre 2025 (prot. int. 78498) con cui è stato approvato laddove fossero interpretati nel senso di consentire che il Piano di valorizzazione di cui all'Allegato D) della documentazione di gara possa essere redatto da un soggetto che non rientra tra le figure professionali a cui compete in base all'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 ovvero laddove interpretato nel senso di consentire che i partecipanti alla procedura siano esonerati dall'avere a disposizione la figura professionale di cui all'art. 2, l. 3/1976;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva e graduatoria della procedura per l'assegnazione in concessione di fasce frangivento di proprietà di Laore Sardegna, nonché gli atti presupposti e il bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola concorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della concessione delle fasce frangivento situate nell'agro dei Comuni di Alghero, Olmedo e Sassari, disposta in favore di altro operatore economico, unitamente alla graduatoria definitiva, ai verbali della commissione, alla graduatoria provvisoria e, ove occorresse, al bando e all'atto di approvazione della procedura. La contestazione riguardava, in particolare, l'interpretazione della lex specialis secondo cui il Piano di valorizzazione allegato alla domanda avrebbe potuto essere redatto da un soggetto non rientrante tra le figure professionali previste dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, ovvero la possibilità di partecipare senza avere a disposizione tale figura professionale. Il ricorso era proposto con domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Nel corso dell'udienza camerale del 27 maggio 2026, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza camerale. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'aggiudicazione, della graduatoria, degli atti della commissione o delle clausole del bando relative alla qualificazione professionale necessaria per la redazione del Piano di valorizzazione. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità della vicenda e dell'accordo intervenuto tra il ricorrente e il controinteressato; l'amministrazione resistente si è rimessa alla decisione del Collegio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della decisione assunta in camera di consiglio.
art. 2 l. 7 gennaio 1976, n. 3
Norma richiamata nella contestazione relativa alle figure professionali abilitate alla redazione del Piano di valorizzazione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione giudiziale, senza necessità di esaminare i motivi di legittimità dedotti.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito degli atti impugnati e delle censure rivolte contro di essi.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando la complessità della vicenda e l'accordo tra alcune delle parti costituiscano ragioni ritenute dal giudice idonee a giustificare la compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →