Cassazione Penale, Ordinanza n. 02899/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma quanto alla condanna per estorsione, non essendo stato accolto il motivo sulla mancata valutazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna per estorsione. Il ricorrente deduceva in cassazione l'omessa valutazione d'ufficio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. La Corte di cassazione ha però rilevato che il precedente annullamento con rinvio era limitato alla determinazione della pena base e al giudizio di bilanciamento tra circostanze già ritenute configurabili, senza investire anche la verifica della sussistenza del fatto di lieve entità; perciò il motivo è stato reputato estraneo al perimetro devoluto e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in sede di merito; il testo non contiene un'ulteriore interpretazione della fattispecie tipica.
Corte cost. n. 120 del 2023
Richiamata dal ricorrente a sostegno della richiesta di valutazione d'ufficio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
Massime di principio
- Quando il giudizio di rinvio è delimitato da un precedente annullamento della Cassazione, il giudice del rinvio e la successiva impugnazione non possono estendere l'oggetto del devolutum a profili non ricompresi nel perimetro fissato dalla decisione rescindente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che introduca una questione nuova o eccedente rispetto ai capi e ai punti della sentenza oggetto del precedente annullamento con rinvio.
- La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può essere scrutinata in cassazione se il precedente annullamento con rinvio ha riguardato soltanto la determinazione della pena base e il bilanciamento tra circostanze già riconosciute, e non anche la verificazione della sua sussistenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
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