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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08923/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame della banca e respinto le sue domande di accertamento del saldo di due conti correnti e di restituzione delle somme versate in eccesso. La pretesa era fondata, secondo quanto riportato, sulla nullità di clausole relative al tasso di interesse ultralegale, alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto e ad altre spese. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 117 t.u.b., 1419, 1421 e 2697 c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che la nullità delle clausole derivava dal fatto che esse non erano mai state stipulate per iscritto, poiché i contratti non sarebbero stati sottoscritti, e che quindi non poteva gravare su di lui la prova di un fatto mai avvenuto. La Corte di appello, però, aveva interpretato la domanda come azione di accertamento negativo fondata sulla nullità di singole clausole di contratti comunque esistenti, non come domanda di radicale nullità del rapporto per mancanza della forma scritta, e aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sugli attori in relazione ai fatti costitutivi degli addebiti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, nella sostanza, mirasse a contestare l'interpretazione della domanda originaria e l'individuazione del suo contenuto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, profilo che nel caso non era stato realmente dedotto. Inoltre, ha rilevato che la doglianza sull'onere di provare la mancata stipulazione per iscritto dei contratti era costruita su una lettura non corretta della sentenza impugnata, la quale aveva invece posto a carico degli attori la prova dell'insussistenza dei titoli giustificativi degli addebiti contestati, e non del fatto negativo della mancata sottoscrizione dei contratti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato dal ricorrente come base della dedotta nullità delle clausole relative ai tassi e alle condizioni contrattuali

  • art. 1419 c.c.

    invocato per sostenere la nullità delle clausole contrattuali

  • art. 1421 c.c.

    invocato in relazione al rilievo officioso della nullità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova

  • art. 99 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al contenuto della domanda e alla necessità della prova dei fatti allegati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è censurabile come violazione di legge la sola contestazione dell'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, salvo che si deduca un errore nella qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo.
  • Quando l'azione è qualificata come accertamento negativo della debenza o ripetizione di indebito fondata sulla nullità di specifiche clausole di un rapporto esistente, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa grava sulla parte attrice.
  • Non è ammissibile una censura che presupponga una lettura della sentenza impugnata diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito, se la critica non si confronta con la ratio decidendi.
  • La ripartizione dell'onere probatorio va ancorata al contenuto concreto della domanda come interpretato dal giudice di merito: se non è dedotta la radicale inesistenza del contratto, non può pretendersi che il giudice abbia posto a carico dell'attrice la prova della mancata stipulazione formale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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