Cassazione Civile, Ordinanza n. 18342/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di rimborso IVA presentata ai sensi dell'art. 38-ter d.P.R. 633/1972 da una società stabilita in Irlanda e priva di stabile organizzazione in Italia, che aveva sostenuto costi per acquisire da altra compagnia aerea alcuni contratti relativi a aeromobili, motori e servizi accessori, in vista dell'avvio della propria attività di locazione operativa degli aeromobili a un vettore aereo. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CGT di secondo grado aveva riformato la decisione negando il rimborso per difetto di soggettività passiva/dimostrata attività economica, rilevando che la società era stata costituita a ridosso delle operazioni, non aveva struttura aziendale né operazioni attive in Italia e non aveva provato una reale attività imprenditoriale preparatoria. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 4 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 9 direttiva 2006/112/CE, per avere il giudice di merito escluso che l'acquisto dei contratti e gli altri esborsi potessero costituire i primi atti, anche preparatori, di un'attività economica; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la destinazione dei beni acquistati a operazioni attive di locazione operativa imponibili/non imponibili ai fini IVA; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere spiegato perché non attribuire valore alle certificazioni fiscali irlandesi e alla documentazione VIES e autorizzativa prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio per cui, ai fini IVA, la soggettività passiva e il diritto alla detrazione/rimborso possono sussistere anche in presenza di attività preparatorie, purché l'intenzione di avviare un'attività economica sia supportata da elementi oggettivi e gli acquisti siano funzionali all'iniziativa programmata. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare se le operazioni prospettate rientrino o meno in un regime di non imponibilità e se trovi applicazione l'eventuale indetraibilità ex art. 19, comma 2, d.P.R. 633/1972. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972
"I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea... possono ottenere... il rimborso dell'imposta... relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati"
consente il rimborso IVA ai soggetti UE che non hanno effettuato operazioni in Italia, purché ricorrano i presupposti di detraibilità previsti dalla normativa IVA.
art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per definire il concetto di attività economica ai fini IVA, che può includere anche attività preparatorie supportate da elementi oggettivi.
art. 9 direttiva 2006/112/CE
richiamato per il novero dei soggetti passivi IVA e per il riconoscimento della soggettività passiva già nella fase preparatoria dell'attività economica.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il giudice di rinvio dovrà verificare se, in relazione alle operazioni prospettate, operi una regola di indetraibilità dell'imposta.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma che disciplina la detraibilità dell'IVA sugli acquisti in funzione dell'attività economica.
art. 8-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità delle prestazioni di locazione operativa di aeromobili assimilate a cessioni all'esportazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come nullità della sentenza per vizi motivazionali e violazione di norme processuali.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa omissione di pronuncia o insufficiente considerazione delle allegazioni difensive.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di carenza di motivazione e del giusto processo.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la soggettività passiva e il diritto alla detrazione o al rimborso non richiedono necessariamente l'avvio già operativo dell'impresa: possono sussistere anche nella fase preparatoria, se l'intenzione di iniziare un'attività economica autonoma è confermata da elementi oggettivi.
- L'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto che agisce come tale determina l'applicazione del sistema IVA; l'effettivo impiego dei beni incide semmai sulla misura della detrazione e sulle eventuali rettifiche, non sul diritto in sé, salvo che il mancato utilizzo dipenda da ragioni imputabili o da finalità fraudolente/abusive.
- Per escludere la detrazione non basta valorizzare la mera assenza di struttura aziendale, personale o operazioni attive immediate: occorre accertare in concreto se gli acquisti siano funzionali a un'iniziativa economica programmata e se il loro mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
- Nella verifica della fase preparatoria rilevano indici oggettivi quali la natura dei beni acquistati, l'intervallo temporale tra acquisto e uso, le iniziative poste in essere per rendere il bene utilizzabile e la coerenza con il modello di esercizio dell'attività economica.
- Il giudice del merito che neghi il diritto al rimborso/detrazione deve confrontarsi con la destinazione economica concretamente allegata e provata dei beni o servizi acquistati; non è sufficiente un'affermazione astratta di carenza di operatività o di struttura, se non accompagnata da un accertamento sulla funzionalità degli acquisti all'attività d'impresa.
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