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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18342/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di rimborso IVA presentata ai sensi dell'art. 38-ter d.P.R. 633/1972 da una società stabilita in Irlanda e priva di stabile organizzazione in Italia, che aveva sostenuto costi per acquisire da altra compagnia aerea alcuni contratti relativi a aeromobili, motori e servizi accessori, in vista dell'avvio della propria attività di locazione operativa degli aeromobili a un vettore aereo. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CGT di secondo grado aveva riformato la decisione negando il rimborso per difetto di soggettività passiva/dimostrata attività economica, rilevando che la società era stata costituita a ridosso delle operazioni, non aveva struttura aziendale né operazioni attive in Italia e non aveva provato una reale attività imprenditoriale preparatoria. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 4 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 9 direttiva 2006/112/CE, per avere il giudice di merito escluso che l'acquisto dei contratti e gli altri esborsi potessero costituire i primi atti, anche preparatori, di un'attività economica; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la destinazione dei beni acquistati a operazioni attive di locazione operativa imponibili/non imponibili ai fini IVA; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere spiegato perché non attribuire valore alle certificazioni fiscali irlandesi e alla documentazione VIES e autorizzativa prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio per cui, ai fini IVA, la soggettività passiva e il diritto alla detrazione/rimborso possono sussistere anche in presenza di attività preparatorie, purché l'intenzione di avviare un'attività economica sia supportata da elementi oggettivi e gli acquisti siano funzionali all'iniziativa programmata. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare se le operazioni prospettate rientrino o meno in un regime di non imponibilità e se trovi applicazione l'eventuale indetraibilità ex art. 19, comma 2, d.P.R. 633/1972. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea... possono ottenere... il rimborso dell'imposta... relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati"

    consente il rimborso IVA ai soggetti UE che non hanno effettuato operazioni in Italia, purché ricorrano i presupposti di detraibilità previsti dalla normativa IVA.

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per definire il concetto di attività economica ai fini IVA, che può includere anche attività preparatorie supportate da elementi oggettivi.

  • art. 9 direttiva 2006/112/CE

    richiamato per il novero dei soggetti passivi IVA e per il riconoscimento della soggettività passiva già nella fase preparatoria dell'attività economica.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    il giudice di rinvio dovrà verificare se, in relazione alle operazioni prospettate, operi una regola di indetraibilità dell'imposta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma che disciplina la detraibilità dell'IVA sugli acquisti in funzione dell'attività economica.

  • art. 8-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità delle prestazioni di locazione operativa di aeromobili assimilate a cessioni all'esportazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto come nullità della sentenza per vizi motivazionali e violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa omissione di pronuncia o insufficiente considerazione delle allegazioni difensive.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di carenza di motivazione e del giusto processo.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la soggettività passiva e il diritto alla detrazione o al rimborso non richiedono necessariamente l'avvio già operativo dell'impresa: possono sussistere anche nella fase preparatoria, se l'intenzione di iniziare un'attività economica autonoma è confermata da elementi oggettivi.
  • L'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto che agisce come tale determina l'applicazione del sistema IVA; l'effettivo impiego dei beni incide semmai sulla misura della detrazione e sulle eventuali rettifiche, non sul diritto in sé, salvo che il mancato utilizzo dipenda da ragioni imputabili o da finalità fraudolente/abusive.
  • Per escludere la detrazione non basta valorizzare la mera assenza di struttura aziendale, personale o operazioni attive immediate: occorre accertare in concreto se gli acquisti siano funzionali a un'iniziativa economica programmata e se il loro mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
  • Nella verifica della fase preparatoria rilevano indici oggettivi quali la natura dei beni acquistati, l'intervallo temporale tra acquisto e uso, le iniziative poste in essere per rendere il bene utilizzabile e la coerenza con il modello di esercizio dell'attività economica.
  • Il giudice del merito che neghi il diritto al rimborso/detrazione deve confrontarsi con la destinazione economica concretamente allegata e provata dei beni o servizi acquistati; non è sufficiente un'affermazione astratta di carenza di operatività o di struttura, se non accompagnata da un accertamento sulla funzionalità degli acquisti all'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiBancario e finanziarioTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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