Sentenza n. 6493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 00234/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva annullato il provvedimento ministeriale di esclusione dalle agevolazioni per la zona franca urbana
Esito
Favorevole al resistente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva chiesto le agevolazioni previste per le imprese situate nella zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Essa esercitava principalmente attività di trasporto di cose conto terzi, rientrante tra quelle ammissibili, e secondariamente attività di posa in opera di infissi, riconducibile al codice ATECO F, settore escluso per le imprese costituite dopo il 24 agosto 2016. Il Ministero l’aveva esclusa dal beneficio ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione, lo svolgimento anche secondario di un’attività ATECO F. Il TAR aveva accolto il ricorso valorizzando l’attività principale di autotrasporto. Il Ministero ha appellato sostenendo che la normativa primaria e le circolari applicative non distinguono tra attività ATECO F esercitata in via esclusiva, principale o secondaria e che, in presenza di dichiarazioni non veritiere, non sarebbe configurabile un affidamento tutelabile.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata, ma con diversa motivazione. Il Consiglio di Stato ritiene erronea l’interpretazione ministeriale secondo cui la mera presenza di un’attività ATECO F esclude integralmente l’impresa dalle agevolazioni. Tale interpretazione impedirebbe di agevolare anche i redditi derivanti da attività pacificamente ammesse e porrebbe problemi di ragionevolezza e di compatibilità con l’art. 3 Cost. La normativa deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, ammettendo il beneficio limitatamente ai redditi e ai costi riferibili all’attività ammissibile, purché siano separabili mediante un’idonea contabilità. Le stesse circolari ministeriali, in relazione alla coesistenza di attività ammesse e non ammesse agli aiuti, prevedono la separazione delle attività e dei costi e la contabilità separata. Il Ministero avrebbe quindi dovuto svolgere un’istruttoria per verificare se la contabilità dell’impresa consentisse di individuare e segregare i redditi e i costi relativi all’attività di trasporto conto terzi rispetto a quelli dell’attività ATECO F. L’esclusione automatica è pertanto viziata da violazione dell’art. 46 del d.l. n. 50/2017 e da difetto di istruttoria. È inoltre esclusa la fondatezza del richiamo ministeriale a false dichiarazioni, poiché la domanda indicava espressamente entrambe le attività e il loro carattere, rispettivamente, principale e secondario. L’annullamento non comporta automaticamente il diritto al beneficio: il Ministero deve riesaminare la domanda applicando, se verificabile, il criterio della contabilità separata e riconoscendo le agevolazioni in misura proporzionale. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 46 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La disposizione deve essere interpretata nel senso che la presenza di un’attività esclusa non impedisce in assoluto l’accesso alle agevolazioni per i redditi derivanti da un’attività ammissibile, quando sia possibile separare contabilmente redditi e costi.
art. 3 Cost.
L’interpretazione ministeriale che escludesse integralmente l’impresa, compresi i redditi derivanti da attività ammissibili, potrebbe risultare irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza; occorre quindi un’interpretazione costituzionalmente orientata.
art. 1, comma 2, regolamento (UE) n. 1407/2013
Il beneficio riferito ad attività ammissibili deve essere separato da quello relativo ad attività escluse, anche mediante distinzione delle attività e dei costi.
art. 1, comma 3, regolamento (UE) n. 1408/2013
Il richiamo è valorizzato quale conferma della necessità di segregare contabilmente le attività escluse e i relativi redditi e costi.
circolare MISE 29 marzo 2021, n. 100050
Prevede, per la coesistenza di attività ammissibili e non ammissibili, il riconoscimento delle agevolazioni limitatamente all’attività ammissibile, a condizione di un’adeguata separazione delle attività e dei costi.
circolare ministeriale 12 maggio 2021, n. 162876
Modifica e integra la disciplina applicativa confermando il criterio della contabilità separata quale strumento per confinare il beneficio alle attività ammissibili.
Massime di principio
- Quando un’impresa svolge congiuntamente attività ammesse e attività escluse da un regime agevolativo, la mera coesistenza dell’attività esclusa non giustifica automaticamente l’esclusione integrale dal beneficio, se la normativa consente di individuare separatamente redditi e costi delle diverse attività.
- In presenza di attività ammissibili e non ammissibili esercitate dalla stessa impresa, l’amministrazione deve verificare in concreto se la contabilità aziendale consenta di segregare i redditi e i costi riferibili alle singole attività, prima di negare integralmente l’agevolazione.
- L’agevolazione può essere riconosciuta in misura proporzionale ai redditi derivanti dall’attività ammissibile, senza estendersi ai redditi riferibili all’attività esclusa, quando la separazione contabile sia certa e verificabile.
- L’interpretazione di una norma agevolativa non può tradursi in un’esclusione indiscriminata dei redditi derivanti da attività ammissibili quando tale risultato sia irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla disciplina.
- L’annullamento del diniego di un’agevolazione per difetto di istruttoria non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio: l’amministrazione deve riesaminare la domanda secondo i criteri indicati dal giudice e verificare la sussistenza concreta dei presupposti.
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